(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 78 del
                           13 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
               Disposizioni in materia di ravvedimento
    1.   Fatto   salvo  quanto  previsto  dall'Art.  13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento, per
i  tributi,  per  i  quali la Regione procede all'accertamento e alla
liquidazione,  la  sanzione  e'  ridotta ad un terzo del minimo se la
regolarizzazione  degli  errori  e  delle  omissioni avviene entro il
termine   di   decadenza   previsto  per  l'azione  di  accertamento,
sempreche' la violazione non sia gia' stata constatata.
    2.  Il  pagamento  della  sanzione  in  misura ridotta, di cui al
comma 1,  deve  essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione
del  pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche'
al  pagamento  degli  interessi  moratori  calcolati con le modalita'
previste  dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 "Norme per la disciplina
della  riscossione  dei  carichi  in  materia  di  tasse e di imposte
indirette sugli affari".
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'addizionale regionale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di cui al decreto
legislativo   15 dicembre  1997,  n.  446  "Istituzione  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli scaglioni,
delle  aliquote  e  delle  detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una
addizionale   regionale   a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della
disciplina  dei  tributi locali", nonche' all'imposta regionale sulle
concessioni  per  l'occupazione  e  l'uso  di  beni del demanio e del
patrimonio  indisponibile  dello  Stato  siti  nel  territorio  della
Regione  di  cui  all'Art.  2  della  legge  16  maggio  1970, n. 281
"Provvedimenti  finanziari  per  l'attuazione delle regioni a statuto
ordinario".