(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 78 del 13 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di ravvedimento 1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento, per i tributi, per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione e' ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento, sempreche' la violazione non sia gia' stata constatata. 2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui al comma 1, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati con le modalita' previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 "Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari". 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali", nonche' all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione di cui all'Art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario".