(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 82 del
                           20 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifica  alla  legge  regionale  5 settembre  1984,  n. 50 "Norme in
materia  di musei, biblioteche, archivi di enti locali e di interesse
                               locale"
    1.  L'art.  29  della  legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 e'
cosi' sostituito:
    "Art.  29 (Comitati della biblioteca). - 1. Le norme statutarie e
regolamentari  dei  comuni  possono  prevedere  per le biblioteche di
rispettiva   proprieta'  la  costituzione  di  appositi  comitati  di
biblioteca  con  funzioni di concorso nella formazione dell'indirizzo
culturale e politico.
    2.  Il  comitato  viene  eletto  dal  consiglio comunale con voto
limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Alle
riunioni del comitato partecipa con voto consultivo il bibliotecario.
Possono  inoltre  partecipare, con voto consultivo, rappresentanti di
associazioni culturali locali e del mondo della scuola.
    3.  I  comitati  delle  biblioteche  di enti locali collegate nei
sistemi  territoriali  possono  produrre  collegialmente  i documenti
legati alle attivita' ad essi affidate.".
    2.  I  comitati  di gestione gia' istituiti ai sensi dell'art. 29
della  legge  regionale  5 settembre 1984, n. 50, come sostituito dal
comma 1, esercitano le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2002.
    3.   Al   secondo   comma  dell'art.  25  della  legge  regionale
5 settembre 1984, n. 50 sono abrogate le parole:
      "e nominandone gli organi di gestione".
    4.   Al   secondo   comma  dell'art.  28  della  legge  regionale
5 settembre  1984,  n.  50 le parole "la composizione del comitato di
gestione"    sono    sostituite   dalle   parole   "la   composizione
dell'eventuale comitato".
    5.  Al terzo comma dell'art. 34 della legge regionale 5 settembre
1984, n. 50 e' aggiunta la seguente frase:
      "Nell'impossibilita'  di  individuare tale esperto, nel caso di
concorsi  gia'  regolarmente  banditi,  il  dirigente della direzione
regionale  competente puo' indicare in suo luogo un funzionario della
direzione, dotato di competenze specifiche".