(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 82 del 20 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 14 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 1. Il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e' sostituito dal seguente: "Per esigenze di carattere socio-economico il progetto di ricomposizione ambientale puo', tuttavia, prevedere: a) un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli anche diversi da quelli di cui al secondo comma; b) destinazioni d'uso compatibili con la zona E agricola; c) destinazioni d'uso non agricole purche' cio' sia previsto da strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica, ambientale, ecologica e faunistico-venatori".