(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 82 del
                           20 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 Modifica dell'art. 14 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
    1.  Il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 7 settembre
1982, n. 44 e' sostituito dal seguente:
      "Per  esigenze  di  carattere  socio-economico  il  progetto di
ricomposizione ambientale puo', tuttavia, prevedere:
        a) un  assetto  finale dei luoghi che comporti usi produttivi
agricoli anche diversi da quelli di cui al secondo comma;
        b) destinazioni d'uso compatibili con la zona E agricola;
        c) destinazioni  d'uso non agricole purche' cio' sia previsto
da  strumenti  urbanistici  o da piani di sistemazione idrogeologica,
ambientale, ecologica e faunistico-venatori".