(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 82 del 20 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Convenzioni con le associazioni di promozione sociale 1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale purche' siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'art. 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001" per svolgere le attivita' previste dai rispettivi statuti a favore degli associati o di terzi. 2. Le convenzioni devono prevedere i seguenti elementi essenziali: a) l'attivita' oggetto del rapporto convenzionale, la durata e il costo; b) le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature eventualmente previste; c) la copertura assicurativa delle persone impegnate a vario titolo e direttamente nelle attivita'; d) le forme di rendicontazione e di disciplina dei rapporti finanziari; e) le modalita' di verifica e di controllo delle attivita' e dei loro risultati finali. 3. La giunta regionale individua, con regolamento, i criteri di priorita' per la stipula delle proprie convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 ed approva lo schema-tipo di disciplinare.