(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 82 del
                           20 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
        Convenzioni con le associazioni di promozione sociale
    1.  La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono
stipulare  convenzioni  con  le  associazioni  di  promozione sociale
purche'  siano  iscritte  da  almeno  sei  mesi  nel  registro di cui
all'art.   43   della  legge  regionale  13 settembre  2001,  n.  27,
"Disposizioni  di  riordino  e  semplificazione normativa - collegato
alla  legge  finanziaria 2001" per svolgere le attivita' previste dai
rispettivi statuti a favore degli associati o di terzi.
    2.   Le   convenzioni   devono   prevedere  i  seguenti  elementi
essenziali:
      a) l'attivita'  oggetto del rapporto convenzionale, la durata e
il costo;
      b) le   condizioni   di   utilizzo   delle  strutture  e  delle
attrezzature eventualmente previste;
      c) la  copertura  assicurativa  delle persone impegnate a vario
titolo e direttamente nelle attivita';
      d) le  forme  di  rendicontazione  e di disciplina dei rapporti
finanziari;
      e) le  modalita'  di  verifica e di controllo delle attivita' e
dei loro risultati finali.
    3.  La  giunta regionale individua, con regolamento, i criteri di
priorita'  per la stipula delle proprie convenzioni con i soggetti di
cui al comma 1 ed approva lo schema-tipo di disciplinare.