(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 41 del
                           29 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Trasferimento funzionale
    1.  Sono trasferite alle aziende U.S.L. le funzioni in materia di
indennizzi  a  favore  di soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione  di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n.  210  "indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di   tipo   irreversibile   a  causa  di  vaccinazioni  obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e successive modifiche
e  integrazioni,  nonche'  a causa di vaccinazione antipoliomielitica
non  obbligatoria, di cui all'art. 3. comma 3, della legge 14 ottobre
1999, n. 362 "disposizioni urgenti in materia sanitaria".
    2.  I fondi per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
ripartiti  tra  le  aziende  U.S.L.,  sulla  base delle comunicazioni
trimestrali   contenenti   l'ammontare   degli   importi  dovuti  per
l'erogazione  degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti
nell'azienda territorialmente competente.
    3.  La  giunta  regionale con propria deliberazione stabilisce le
modalita'  di  attuazione  della  presente  legge  anche  al  fine di
omogeneizzare  le  procedure  e la modulistica su tutto il territorio
regionale.