(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 29 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Trasferimento funzionale 1. Sono trasferite alle aziende U.S.L. le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 "indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e successive modifiche e integrazioni, nonche' a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'art. 3. comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 "disposizioni urgenti in materia sanitaria". 2. I fondi per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono ripartiti tra le aziende U.S.L., sulla base delle comunicazioni trimestrali contenenti l'ammontare degli importi dovuti per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell'azienda territorialmente competente. 3. La giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalita' di attuazione della presente legge anche al fine di omogeneizzare le procedure e la modulistica su tutto il territorio regionale.