(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Campania n. 37 del 5 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
    1. La presente legge ha come finalita':
      a) la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti
di  illuminazione esterna e la prevenzione dell'inquinamento ottico e
luminoso  derivante  dall'uso degli impianti di illuminazione esterna
di ogni tipo. ivi compresi quelli di carattere pubblicitario;
      b) la   uniformita'   dei   criteri  di  progettazione  per  il
miglioramento della qualita' luminosa degli impianti per la sicurezza
della circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani
e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania;
      c) la  tutela  degli osservatori astronomici professionali e di
quelli   non  professionali  di  rilevanza  regionale  o  provinciale
dall'inquinamento luminoso;
      d) la  salvaguardia-dell'ambiente  naturale,  inteso anche come
territorio,  e  la  salvaguardia  dei  bioritmi naturali delle specie
animali e vegetali;
      e) la  diffusione  tra  il  pubblico  delle  tematiche relative
all'inquinamento  luminoso  e  la  formazione  di tecnici nell'ambito
delle pubbliche amministrazioni.