(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 29 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Attribuzione di beni ai comuni 1. Gli impianti le attrezzature ed i servizi di interesse comune per il ricovero di bestiame e per la conservazione di foraggi, realizzati o completati ai sensi della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18, del patrimonio disponibile della Regione dell'Umbria, sono trasferiti ai comuni nel cui territorio i beni stessi hanno sede. 2. il trasferimento della proprieta', previsto dal comma 1, avviene con le modalita' stabilite dai commi 3, 4 e 5 dell'Art. 17 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, in quanto compatibili. 3. La gestione degli impianti delle attrezzature e dei servizi di cui al comma 1, puo' essere affidata dai comuni ai produttori agricoli utilizzatori, singoli o associati, su istanza degli stessi ed in base ad apposita convenzione che pone a carico dei produttori le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.