(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 41 del
                           29 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Attribuzione di beni ai comuni
    1.  Gli impianti le attrezzature ed i servizi di interesse comune
per  il  ricovero  di  bestiame  e  per  la conservazione di foraggi,
realizzati  o  completati  ai  sensi  della legge regionale 11 aprile
1985,  n.  18,  del patrimonio disponibile della Regione dell'Umbria,
sono  trasferiti  ai  comuni  nel  cui territorio i beni stessi hanno
sede.
    2.  il  trasferimento  della  proprieta',  previsto  dal comma 1,
avviene  con  le  modalita' stabilite dai commi 3, 4 e 5 dell'Art. 17
della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, in quanto compatibili.
    3. La gestione degli impianti delle attrezzature e dei servizi di
cui  al  comma  1,  puo'  essere  affidata  dai  comuni ai produttori
agricoli  utilizzatori,  singoli o associati, su istanza degli stessi
ed  in  base ad apposita convenzione che pone a carico dei produttori
le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.