(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
              Regione Sicilia n. 37 del 10 agosto 2002)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Applicazione normativa nazionale
    1.  La  legge  11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in
materia   di  lavori  pubblici",  nel  testo  vigente  alla  data  di
approvazione  della presente legge, di seguito indicata "legge n. 109
del  1994", si applica nel territorio della Regione, ad eccezione del
comma  16-bis  dell'art.  4;  dell'art.  5; dell'art. 6; del comma 15
dell'art.  7;  dell'art.  15; dell'art. 23; del comma 2 dell'art. 27;
del  comma  3  dell'art.  34;  dell'Art.  38,  con  le  sostituzioni,
modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.
    2.  Si applicano altresi' nel territorio della Regione, nel testo
vigente  alla data di approvazione della presente legge, ad eccezione
delle  parti  incompatibili  con  la  disciplina di cui alla presente
legge:
      a) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n.  554,  recante  "Regolamento  di  attuazione della legge quadro in
materia  di  lavori  pubblici  11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni";
      b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, "Regolamento
recante  il  capitolato  generale  d'appalto  dei lavori pubblici, ai
sensi  dell'art.  3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni";
      c) il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione
per  gli  esecutori  di  lavori  pubblici, ai sensi dell'art. 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
      d) il  decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, "Regolamento
concernente  la  individuazione  dei  requisiti di qualificazione dei
soggetti  esecutori  dei  lavori  di restauro e manutenzione dei beni
mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni  architettonici" come
modificato con decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420;
      e)   il   decreto   ministeriale   2 dicembre   2000,  n.  398,
"Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai
sensi  dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni".
    3.  Nei  casi in cui la legge n. 109 del 1994 ed i regolamenti di
cui  al  comma 2 fanno riferimento a normativa statale, si applica la
vigente   e   corrispondente   normativa   regionale;   quando  fanno
riferimento  al  "Bollettino ufficiale della Regione" deve intendersi
"Gazzetta   Ufficiale   della   Regione   siciliana";   quando  fanno
riferimento  ad  organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento
ai  corrispondenti  organi  ed  istituzioni  regionali;  quando fanno
riferimento  alla  parola  "ecu"  la  stessa  deve  intendersi "euro"
equivalente  in  "euro  di  diritti speciali di prelievo", secondo il
rapporto di cambio corrente.
    4.  I riferimenti alla licitazione privata, contenuti nella legge
n.  109 del 1994 e nei regolamenti di attuazione della stessa, non si
applicano  nell'ambito  della Regione ad eccezione di quelli relativi
alla   licitazione  privata  per  la  concessione  di  costruzione  e
gestione.   Si  applicano,  altresi',  nell'ambito  della  Regione  i
riferimenti  alla licitazione privata contenuti nelle disposizioni di
cui  al  Titolo  II  della  presente  legge recante "Disciplina degli
appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori
esclusi".
    5.  Le  eventuali modifiche ed integrazioni ai regolamenti di cui
al   comma  2,  successive  all'approvazione  della  presente  legge,
sempreche'  coerenti  con  la  legislazione regionale in vigore, sono
adottate  nella  Regione  con  regolamento  approvato con decreto del
Presidente  della  Regione su proposta dell'assessore regionale per i
lavori pubblici, di concerto, per cio' che concerne il regolamento di
cui  al  comma  2,  lettera  d), con l'assessore regionale per i beni
culturali  ed ambientali e per la pubblica istituzione, previo parere
vincolante  della  commissione  legislativa  competente in materia di
lavori  pubblici  dell'assemblea  regionale siciliana, che si esprime
entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di regolamento.