(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 37 del 10 agosto 2002) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Applicazione normativa nazionale 1. La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, di seguito indicata "legge n. 109 del 1994", si applica nel territorio della Regione, ad eccezione del comma 16-bis dell'art. 4; dell'art. 5; dell'art. 6; del comma 15 dell'art. 7; dell'art. 15; dell'art. 23; del comma 2 dell'art. 27; del comma 3 dell'art. 34; dell'Art. 38, con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge. 2. Si applicano altresi' nel territorio della Regione, nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge: a) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"; b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"; c) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"; d) il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, "Regolamento concernente la individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici" come modificato con decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420; e) il decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, "Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni". 3. Nei casi in cui la legge n. 109 del 1994 ed i regolamenti di cui al comma 2 fanno riferimento a normativa statale, si applica la vigente e corrispondente normativa regionale; quando fanno riferimento al "Bollettino ufficiale della Regione" deve intendersi "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana"; quando fanno riferimento ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali; quando fanno riferimento alla parola "ecu" la stessa deve intendersi "euro" equivalente in "euro di diritti speciali di prelievo", secondo il rapporto di cambio corrente. 4. I riferimenti alla licitazione privata, contenuti nella legge n. 109 del 1994 e nei regolamenti di attuazione della stessa, non si applicano nell'ambito della Regione ad eccezione di quelli relativi alla licitazione privata per la concessione di costruzione e gestione. Si applicano, altresi', nell'ambito della Regione i riferimenti alla licitazione privata contenuti nelle disposizioni di cui al Titolo II della presente legge recante "Disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi". 5. Le eventuali modifiche ed integrazioni ai regolamenti di cui al comma 2, successive all'approvazione della presente legge, sempreche' coerenti con la legislazione regionale in vigore, sono adottate nella Regione con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto, per cio' che concerne il regolamento di cui al comma 2, lettera d), con l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istituzione, previo parere vincolante della commissione legislativa competente in materia di lavori pubblici dell'assemblea regionale siciliana, che si esprime entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di regolamento.