(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 26 giugno 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Differimento della soppressione delle comunita' montane 1. Al comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18, come modificato dall'Art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2001, le parole "con decorrenza dal 1 luglio 2002" sono sostituite dalle parole "con decorrenza dal 1 gennaio 2003".