(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 26 giugno 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
       Differimento della soppressione delle comunita' montane
    1.  Al  comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001,
n. 18, come modificato dall'Art. 1, comma 1, della legge regionale n.
19/2001, le parole "con decorrenza dal 1 luglio 2002" sono sostituite
dalle parole "con decorrenza dal 1 gennaio 2003".