(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista   la   legge  regionale  12 settembre  2001,  n.  23  e  in
particolare l'art. 6, ai commi dal n. 1 al n. 7;
    Considerato   che   con   la  normativa  succitata  si  prevedono
interventi  agevolati  al  fine  di  favorire  il finanziamento delle
piccole  e  medie  imprese  industriali, di servizio e loro consorzi,
riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e
femminili;
    Visto  che  gli  interventi  possono  essere posti in essere alle
condizioni  previste  dall'Unione  europea  per gli aiuti de minimis,
anche per finalita' diverse dagli investimenti;
    Considerato  che  l'art.  30  della legge regionale n. 7/2000, in
materia di criteri e modalita' di concessione, al primo comma prevede
che  "i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e
gli  enti  regionali devono attenersi per la concessione di incentivi
sono  predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti
dalla legge";
    Visto  che  a  tale  adempimento si richiama anche il terzo comma
dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2001;
    Rilevato  che  la presente disciplina di aiuti deve rispettare le
condizioni  di  cui  al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione
europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli
87  e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie  imprese,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L.10 del 13 gennaio 2001;
    Visto  che per gli aiuti "de minimis" occorre fare riferimento al
Regolamento  (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio
2001;
    Ravvisata  pertanto  la  necessita'  di  adottare  uno  specifico
regolamento in materia;
    Visto,  agli  effetti  della  durata  del presente provvedimento,
l'art.  4  del  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea
(de  minimis)  che  resta  in  vigore fino al 31 dicembre 2006, e che
precisa  inoltre  che  alla  scadenza  del  periodo  di validita', le
disposizioni  di  cui al regolamento continuano ad applicarsi, per un
periodo  transitorio  di  sei  mesi, ai regimi di aiuti de minimis da
esso  disciplinati. Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi
possono  continuare  ad essere posti in esecuzione alle condizioni di
cui al citato Regolamento;
    Richiamato  inoltre  l'art.  10  del  Regolamento (CE) n. 70/2001
della Commissione della Comunita' europea che resta in vigore fino al
31 dicembre  2006,  e  che  precisa  che alla scadenza del periodo di
validita'  del  citato regolamento, i regimi esentati dal regolamento
stesso  continuano  a  beneficiare  dell'esenzione durante un periodo
transitorio di sei mesi;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1243 del
18 aprile 2002;
                              Decreta:
    E' approvato il "Regolamento per l'utilizzo della provvista mista
di cui all'art. 6, commi da 1 a 7, della legge regionale 12 settembre
2001,  n.  23",  nel  testo  allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    Il  citato regolamento resta in vigore rispettivamente nei limiti
dell'art.  4  del  Regolamento  (CE)  n.  69/2001, e dell'art. 10 del
Regolamento (CE) n. 70/2001 entrambi di data 12 gennaio 2001.
      Trieste, 2 maggio 2002
                                TONDO
       Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui
    all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001
                               Art. 1.
                               Oggetto
    1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le direttive di
priorita'  per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole
e  medie  imprese  industriali,  di  servizio  e  loro  consorzi,  in
conformita'  all'Art.  6, commi da 1 a 7, della legge regionale n. 23
del 12 settembre 2001.