(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 e in particolare l'art. 6, ai commi dal n. 1 al n. 7; Considerato che con la normativa succitata si prevedono interventi agevolati al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili; Visto che gli interventi possono essere posti in essere alle condizioni previste dall'Unione europea per gli aiuti de minimis, anche per finalita' diverse dagli investimenti; Considerato che l'art. 30 della legge regionale n. 7/2000, in materia di criteri e modalita' di concessione, al primo comma prevede che "i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge"; Visto che a tale adempimento si richiama anche il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2001; Rilevato che la presente disciplina di aiuti deve rispettare le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L.10 del 13 gennaio 2001; Visto che per gli aiuti "de minimis" occorre fare riferimento al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001; Ravvisata pertanto la necessita' di adottare uno specifico regolamento in materia; Visto, agli effetti della durata del presente provvedimento, l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea (de minimis) che resta in vigore fino al 31 dicembre 2006, e che precisa inoltre che alla scadenza del periodo di validita', le disposizioni di cui al regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati. Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al citato Regolamento; Richiamato inoltre l'art. 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione della Comunita' europea che resta in vigore fino al 31 dicembre 2006, e che precisa che alla scadenza del periodo di validita' del citato regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1243 del 18 aprile 2002; Decreta: E' approvato il "Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6, commi da 1 a 7, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il citato regolamento resta in vigore rispettivamente nei limiti dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 69/2001, e dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001 entrambi di data 12 gennaio 2001. Trieste, 2 maggio 2002 TONDO Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001 Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le direttive di priorita' per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, in conformita' all'Art. 6, commi da 1 a 7, della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001.