(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002); Visto in particolare l'art. 8, comma 45, lettera a) della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualita', la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 1, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e, in particolare, l'art. 30, ai sensi del quale i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalita' nella forma regolamentare; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1278 del 23 aprile 2002; Decreta: E' approvato il "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualita', la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 3 maggio 2002 TONDO Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualita', la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro. Art. 1. Finalita' dell'intervento 1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualita', la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, previsti dall'art. 8, comma 45, lettera a) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.