(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, recante "Norme in
materia  di tutela della salute e di promozione sociale delle persone
anziane,  nonche'  modifiche  all'Art.  15  della  legge regionale n.
37/1995,   in   materia   di  procedure  per  interventi  sanitari  e
socio-assistenziali";
    Visto  in  particolare l'Art. 32 della citata legge che introduce
l'assegno  di  cura  e  assistenza, istituto economico finalizzato ad
incentivare  la  permanenza  nel  nucleo familiare o nell'ambiente di
appartenenza   di   anziani   o  adulti  non  autosufficienti  o  con
autosufficienza       ridotta,       a       conclamato       rischio
d'istituzionalizzazione,   prevedendo   di'  perseguire  la  predetta
finalita',  in caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di
incapacita'  di  quest'ultimo all'accudimento, anche tramite forme di
affidamento parentale o etero-familiare;
    Visto  inoltre  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 109,
recante  criteri  unificati di valutazione della situazione economica
dei  soggetti  che  richiedono  prestazioni  sociali  agevolate, come
modificato  e  intregrato  dal  decreto legislativo 3 maggio 2000, n.
130;
    Vista la deliberazione n. 3609 del 23 novembre 1999, con la quale
la   giunta   regionale,  nel  dettare  le  disposizioni  di  propria
competenza   ai  fini  dell'attuazione  dell'istituto  in  questione,
secondo  quanto  previsto dai commi 4, 6 e 8 dell'articolo citato, ha
altresi'  provveduto  ad  approvare  un'organica  disciplina,  avente
carattere   sperimentale,  per  la  concessione  e  l'erogazione  del
beneficio  economico in parola, allo scopo di assicurarne un'omogenea
applicazione sul territorio regionale;
    Vista  inoltre  la  D.G.R.  n.  1610  dell'11 maggio 2001, con la
quale,  a  parziale  modifica delle disposizioni di cui alla predetta
deliberazione  n. 3609/1999, sono stati rideterminati i parametri per
la quantificazione del beneficio economico per gli anni 2000 e 2001;
    Ribadito  il  valore  sperimentale della disciplina in questione,
come  specificatamente  precisato  all'Art. 14 della stessa, la quale
prevede  che  le  disposizioni  in  essa  contenute  potranno  essere
riconsiderate sulla scorta degli esiti applicativi sul territorio;
    Rilevato  che,  dai  dati  forniti  dagli  enti  gestori relativi
all'applicazione  dell'istituto  per  gli  anni  1999 e 2000, nonche'
delle   valutazioni  sulla  disciplina  in  vigore  effettuate  dagli
operatori territoriali e dalle parti sociali ed espresse nel corso di
appositi  confronti,  e'  emersa  la necessita' di pervenire in tempi
brevi  alla  complessiva  revisione  delle disposizioni disciplinanti
l'assegno di cura e assistenza in argomento;
    Visto  l'Art.  5, comma 22 della legge regionale 25 gennaio 2002,
n.  3  (legge  finanziaria  2002),  con  il  quale  e'  stata sospesa
l'attuazione  dell'Art.  32  nelle  more  dell'emanazione di apposita
disciplina   attuativa   a   valere   dal   2002,  da  adottarsi  con
deliberazione   della   giunta   regionale   entro   novanta   giorni
dall'entrata in vigore della legge stessa;
    Ritenuto di adempiere con il presente provvedimento alla predetta
disposizione normativa;
    Considerato  che,  a conclusione della sperimentazione effettuata
secondo  il  regime  di cui alla D.G.R. 3609/1999 e contraddistinta -
per  orientamento  allora  comune  e  condiviso  da parte dei servizi
territoriali - da un forte supporto regolamentare regionale, pare ora
opportuno  avviare  una  nuova  fase  attuativa caratterizzata da una
maggior   valorizzazione   dell'autonomia   decisionale   degli  enti
territoriali,  riservando  alla  Regione,  oltre all'assolvimento dei
compiti  alla  stessa  specificatamente  attribuiti  dall'Art.  32 in
questione,  l'emanazione  di  una disciplina di riferimento, entro la
quale,  nel  rispetto  dei  principi e delle precisazioni ivi esposti
nell'intento   di  perseguire  la  massima  omogeneita'  applicativa,
possano trovare significativa espressione le scelte operate a livello
territoriale;
    Richiamati  in  proposito  i commi 4 e 8 del gia' citato Art. 32,
che,  ai  fini  dell'attuazione dell'istituto in argomento, demandano
alla giunta regionale:
      a) la  determinazione  annuale del costo medio regionale per il
trattamento  di  tipo  assistenziale  alberghiero  di  un  ospite  di
struttura  residenziale  protetta per anziani non autosufficienti (in
seguito denominato per brevita' "retta media alberghiera");
      b) la  fissazione del reddito di riferimento oltre il quale non
vi e' titolo alla fruizione del beneficio economico in argomento;
      c) l'individuazione  delle  fonti e dei soggetti che concorrono
alla formazione del reddito di cui al precedente punto c);
      d) l'emanazione  di  indicazioni  in  ordine  alle modalita' di
graduazione del contributo;
    Verificato  con  riferimento  al  punto  a) che con deliberazione
della  giunta  regionale  n.  1240 del 18 aprile 2002, la retta media
alberghiera e' stata determinata in Euro 40,28 giornaliere;
    Ritenuto,  in merito alla fissazione dei limiti di reddito di cui
al  punto  b)  del  gia'  richiamato  capoverso,  di fare riferimento
all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) previsto
dal citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
e integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, per il cui
calcolo,  secondo  le  modalita'  nel  decreto  stesso  stabilite, si
considera di norma, fatte salve le situazioni in seguito specificate,
il nucleo familiare del beneficiario della prestazione;
    Posto  che,  ai sensi del piu' volte citato Art. 32, la fruizione
del  beneficio  economico  oggetto  del  presente  provvedimento puo'
aversi   sia   in   costanza   di   convivenza  tra  il  beneficiario
dell'incentivazione  e  il destinatario della cura sia in caso di non
convivenza;
    Constatato  che  in  caso di convivenza l'assistito concorre alla
formazione  del  nucleo  familiare e che pertanto ai fini del calcolo
dell'ISEE  dovrebbero  essere  assunti  anche  i  dati  reddituali  e
patrimoniali  allo  stesso  riferiti,  nel  mentre  in  caso  di  non
convivenza  i  dati  riguardanti  l'assistito,  in quanto non facente
parte del nucleo familiare, non andrebbero considerati;
    Evidenziata  al  riguardo la palese disparita' di trattamento tra
le   fattispecie  considerate,  con  significativo  privilegio  delle
situazioni   di   non   convivenza,  che  deriverebbe  dall'ordinaria
applicazione delle disposizioni del decreto legislativo summenzionato
per la parte concernente la composizione del nucleo familiare;
    Atteso  tuttavia  che  l'Art.  3,  comma  2  del medesimo decreto
consente,  per  particolari prestazioni. di prendere a riferimento un
nucleo   familiare  diverso  da  quello  anagraficamente  risultante,
purche'  determinato  per  "estrazione" rispetto a quest'ultimo e non
per aggiunzione;
    Ritenuto  pertanto,  al fine di assicurare equita' di trattamento
alle  due  fattispecie  sopramenzionate,  di dover operare, secondo i
correttivi  consentiti  dalla  norma  di cui al capoverso precedente,
un'omogeneizzazione  dei  nuclei familiari di riferimento, procedendo
al   calcolo   dell'ISEE,   anche  in  caso  di  convivenza,  tramite
l'estrazione dei dati dell'assistito;
    Atteso   altresi'  che  il  medesimo  Art.  32  prevede,  qualora
ricorrano  le condizioni nello stesso contemplate, la possibilita' di
attribuire il contributo anche in situazioni di affidamento parentale
o eterofamiliare;
    Valutata,  al  fine  di  non scoraggiare il ricorso alle forme di
affidamento  volute  dal legislatore regionale, l'opportunita' di non
applicare  ai  casi  di  specie il regime previsto dal citato decreto
legislativo  n.  109/1998, e successive modifiche e integrazioni e di
prendere  in considerazione i dati reddituali e patrimoniali del solo
assistito,  sulla  scorta  dei  quali determinare un indicatore della
situazione  economica  equivalente, da calcolarsi in ogni caso con le
modalita' di cui al decreto legislativo in questione;
    Preso atto che dalle indicazioni ricavabili dalla sperimentazione
condotta  ai  sensi  della  disciplina  di  cui alla D.G.R. 3609/1999
emerge,  tra  l'altro,  che  il  limite  di  accesso alla prestazione
economica,  allora  stabilito  in  un ISEE di 42.000.000, non risulta
sufficientemente   selettivo   a  fronte  delle  risorse  finanziarie
disponibili;
    Constatato   tuttavia,   che   le   significative   modifiche   e
precisazioni   introdotte   dal  menzionato  decreto  legislativo  n.
130/2000  in  ordine  alle  modalita'  di determinazione del predetto
indicatore  comportano,  rispetto  ai  parametri  fissati dal decreto
legislativo  n.  109/1998  ed  utilizzati  per la quantificazione del
limite  precedente  ad  opera  della richiamata D.G.R. 3609/1999, una
diversa rappresentazione della capacita' reddituale ed una intrinseca
maggior selettivita';
    Ritenuto pertanto, in ragione di quanto esposto nel paragrafo che
precede,  di  confermare quale soglia oltre la quale non vi e' titolo
al  percepimento del presente beneficio economico un indicatore della
situazione economica equivalente di L. 42.000.000.;
    Ritenuto  inoltre di considerare entro tale limite, ai fini della
graduazione del beneficio, le seguenti fasce reddituali:


  Fasce    Indicatore della situazione economica equivalente euro
    --                                 --
fascia A              0                   9.296,22
fascia B           9.296,22              15.493,70
fascia C          15.493,70              21.691,18

    Ribadita  l'opportunita',  gia'  dianzi  affermata,  di definire,
oltre  ai  parametri  suesposti,  una disciplina di riferimento, come
riportata   nel  documento  allegato  facente  parte  integrante  del
presente  provvedimento,  alla  quale gli enti competenti possano far
riferimento  per  un'omogenea attuazione dell'istituto sul territorio
regionale;
    Constatato   che   tale   disciplina  assolve  inoltre,  nel  suo
complesso, ai restanti adempimenti di specifica competenza regionale,
segnatamente  a  quelli  richiamati  ai  punti  c)  e  d)  del decimo
capoverso del presente preambolo;
    Preso  atto  dell'approvazione  da  parte dell'ANCI, Federsanita'
ANCI  e  delle  Organizzazioni  sindacali  dei  pensionati  del testo
relativo alla nuova disciplina di attuazione dell'Art. 32 della legge
regionale  n.  10/1998  nella riunione con l'assessore alla sanita' e
alle  politiche sociali del 22 febbraio 2002, ed in particolare della
necessita'  di  sperimentare  detta  disciplina a decorrere dall'anno
2002;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1241 del
18 aprile 2002;
                              Decreta:
      E'  approvato  il regolamento recante "Disciplina di attuazione
dell'Art. 32 della legge regionale n. 10/1998", nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 3 maggio 2002
                                TONDO
           Regolamento recante la disciplina di attuazione
      dell'Art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10
                    ASSEGNO DI CURA E ASSISTENZA
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  Le presenti disposizioni disciplinano l'istituto dell'assegno
di  cura  e  assistenza  previsto  dall'Art. 32 della legge regionale
19 maggio  1998,  n.  10, quale strumento finalizzato a promuovere la
permanenza  nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza
di  soggetti  anziani  e  adulti,  non  autosufficienti o con ridotta
autosufficienza      residua,     a     conclamato     rischio     di
istituzionalizzazione.
    2.  L'assegno  di  cura  e  assistenza  e'  una  delle  forme  di
intervento,  tra  quelle  indicate  all'Art. 23 della legge regionale
19 maggio  1998,  n.  10,  a  disposizione dell'Unita' di valutazione
distrettuale  (UVD)  di  cui  all'Art.  25  della  legge regionale n.
10/1998, per prevenire Iistituzionalizzazione. L'UVD utilizzera' tale
forma   di   intervento   nel   rispetto   degli   indirizzi  forniti
dall'assemblea  dei  sindaci di cui all'Art. 40 della legge regionale
19 dicembre  1996,  n. 49, attraverso l'ente gestore, responsabile di
tutto l'iter procedurale di cui alla presente disciplina.