(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, recante "Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonche' modifiche all'Art. 15 della legge regionale n. 37/1995, in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali"; Visto in particolare l'Art. 32 della citata legge che introduce l'assegno di cura e assistenza, istituto economico finalizzato ad incentivare la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza di anziani o adulti non autosufficienti o con autosufficienza ridotta, a conclamato rischio d'istituzionalizzazione, prevedendo di' perseguire la predetta finalita', in caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacita' di quest'ultimo all'accudimento, anche tramite forme di affidamento parentale o etero-familiare; Visto inoltre il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, come modificato e intregrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130; Vista la deliberazione n. 3609 del 23 novembre 1999, con la quale la giunta regionale, nel dettare le disposizioni di propria competenza ai fini dell'attuazione dell'istituto in questione, secondo quanto previsto dai commi 4, 6 e 8 dell'articolo citato, ha altresi' provveduto ad approvare un'organica disciplina, avente carattere sperimentale, per la concessione e l'erogazione del beneficio economico in parola, allo scopo di assicurarne un'omogenea applicazione sul territorio regionale; Vista inoltre la D.G.R. n. 1610 dell'11 maggio 2001, con la quale, a parziale modifica delle disposizioni di cui alla predetta deliberazione n. 3609/1999, sono stati rideterminati i parametri per la quantificazione del beneficio economico per gli anni 2000 e 2001; Ribadito il valore sperimentale della disciplina in questione, come specificatamente precisato all'Art. 14 della stessa, la quale prevede che le disposizioni in essa contenute potranno essere riconsiderate sulla scorta degli esiti applicativi sul territorio; Rilevato che, dai dati forniti dagli enti gestori relativi all'applicazione dell'istituto per gli anni 1999 e 2000, nonche' delle valutazioni sulla disciplina in vigore effettuate dagli operatori territoriali e dalle parti sociali ed espresse nel corso di appositi confronti, e' emersa la necessita' di pervenire in tempi brevi alla complessiva revisione delle disposizioni disciplinanti l'assegno di cura e assistenza in argomento; Visto l'Art. 5, comma 22 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), con il quale e' stata sospesa l'attuazione dell'Art. 32 nelle more dell'emanazione di apposita disciplina attuativa a valere dal 2002, da adottarsi con deliberazione della giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa; Ritenuto di adempiere con il presente provvedimento alla predetta disposizione normativa; Considerato che, a conclusione della sperimentazione effettuata secondo il regime di cui alla D.G.R. 3609/1999 e contraddistinta - per orientamento allora comune e condiviso da parte dei servizi territoriali - da un forte supporto regolamentare regionale, pare ora opportuno avviare una nuova fase attuativa caratterizzata da una maggior valorizzazione dell'autonomia decisionale degli enti territoriali, riservando alla Regione, oltre all'assolvimento dei compiti alla stessa specificatamente attribuiti dall'Art. 32 in questione, l'emanazione di una disciplina di riferimento, entro la quale, nel rispetto dei principi e delle precisazioni ivi esposti nell'intento di perseguire la massima omogeneita' applicativa, possano trovare significativa espressione le scelte operate a livello territoriale; Richiamati in proposito i commi 4 e 8 del gia' citato Art. 32, che, ai fini dell'attuazione dell'istituto in argomento, demandano alla giunta regionale: a) la determinazione annuale del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta per anziani non autosufficienti (in seguito denominato per brevita' "retta media alberghiera"); b) la fissazione del reddito di riferimento oltre il quale non vi e' titolo alla fruizione del beneficio economico in argomento; c) l'individuazione delle fonti e dei soggetti che concorrono alla formazione del reddito di cui al precedente punto c); d) l'emanazione di indicazioni in ordine alle modalita' di graduazione del contributo; Verificato con riferimento al punto a) che con deliberazione della giunta regionale n. 1240 del 18 aprile 2002, la retta media alberghiera e' stata determinata in Euro 40,28 giornaliere; Ritenuto, in merito alla fissazione dei limiti di reddito di cui al punto b) del gia' richiamato capoverso, di fare riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) previsto dal citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, per il cui calcolo, secondo le modalita' nel decreto stesso stabilite, si considera di norma, fatte salve le situazioni in seguito specificate, il nucleo familiare del beneficiario della prestazione; Posto che, ai sensi del piu' volte citato Art. 32, la fruizione del beneficio economico oggetto del presente provvedimento puo' aversi sia in costanza di convivenza tra il beneficiario dell'incentivazione e il destinatario della cura sia in caso di non convivenza; Constatato che in caso di convivenza l'assistito concorre alla formazione del nucleo familiare e che pertanto ai fini del calcolo dell'ISEE dovrebbero essere assunti anche i dati reddituali e patrimoniali allo stesso riferiti, nel mentre in caso di non convivenza i dati riguardanti l'assistito, in quanto non facente parte del nucleo familiare, non andrebbero considerati; Evidenziata al riguardo la palese disparita' di trattamento tra le fattispecie considerate, con significativo privilegio delle situazioni di non convivenza, che deriverebbe dall'ordinaria applicazione delle disposizioni del decreto legislativo summenzionato per la parte concernente la composizione del nucleo familiare; Atteso tuttavia che l'Art. 3, comma 2 del medesimo decreto consente, per particolari prestazioni. di prendere a riferimento un nucleo familiare diverso da quello anagraficamente risultante, purche' determinato per "estrazione" rispetto a quest'ultimo e non per aggiunzione; Ritenuto pertanto, al fine di assicurare equita' di trattamento alle due fattispecie sopramenzionate, di dover operare, secondo i correttivi consentiti dalla norma di cui al capoverso precedente, un'omogeneizzazione dei nuclei familiari di riferimento, procedendo al calcolo dell'ISEE, anche in caso di convivenza, tramite l'estrazione dei dati dell'assistito; Atteso altresi' che il medesimo Art. 32 prevede, qualora ricorrano le condizioni nello stesso contemplate, la possibilita' di attribuire il contributo anche in situazioni di affidamento parentale o eterofamiliare; Valutata, al fine di non scoraggiare il ricorso alle forme di affidamento volute dal legislatore regionale, l'opportunita' di non applicare ai casi di specie il regime previsto dal citato decreto legislativo n. 109/1998, e successive modifiche e integrazioni e di prendere in considerazione i dati reddituali e patrimoniali del solo assistito, sulla scorta dei quali determinare un indicatore della situazione economica equivalente, da calcolarsi in ogni caso con le modalita' di cui al decreto legislativo in questione; Preso atto che dalle indicazioni ricavabili dalla sperimentazione condotta ai sensi della disciplina di cui alla D.G.R. 3609/1999 emerge, tra l'altro, che il limite di accesso alla prestazione economica, allora stabilito in un ISEE di 42.000.000, non risulta sufficientemente selettivo a fronte delle risorse finanziarie disponibili; Constatato tuttavia, che le significative modifiche e precisazioni introdotte dal menzionato decreto legislativo n. 130/2000 in ordine alle modalita' di determinazione del predetto indicatore comportano, rispetto ai parametri fissati dal decreto legislativo n. 109/1998 ed utilizzati per la quantificazione del limite precedente ad opera della richiamata D.G.R. 3609/1999, una diversa rappresentazione della capacita' reddituale ed una intrinseca maggior selettivita'; Ritenuto pertanto, in ragione di quanto esposto nel paragrafo che precede, di confermare quale soglia oltre la quale non vi e' titolo al percepimento del presente beneficio economico un indicatore della situazione economica equivalente di L. 42.000.000.; Ritenuto inoltre di considerare entro tale limite, ai fini della graduazione del beneficio, le seguenti fasce reddituali: Fasce Indicatore della situazione economica equivalente euro -- -- fascia A 0 9.296,22 fascia B 9.296,22 15.493,70 fascia C 15.493,70 21.691,18 Ribadita l'opportunita', gia' dianzi affermata, di definire, oltre ai parametri suesposti, una disciplina di riferimento, come riportata nel documento allegato facente parte integrante del presente provvedimento, alla quale gli enti competenti possano far riferimento per un'omogenea attuazione dell'istituto sul territorio regionale; Constatato che tale disciplina assolve inoltre, nel suo complesso, ai restanti adempimenti di specifica competenza regionale, segnatamente a quelli richiamati ai punti c) e d) del decimo capoverso del presente preambolo; Preso atto dell'approvazione da parte dell'ANCI, Federsanita' ANCI e delle Organizzazioni sindacali dei pensionati del testo relativo alla nuova disciplina di attuazione dell'Art. 32 della legge regionale n. 10/1998 nella riunione con l'assessore alla sanita' e alle politiche sociali del 22 febbraio 2002, ed in particolare della necessita' di sperimentare detta disciplina a decorrere dall'anno 2002; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1241 del 18 aprile 2002; Decreta: E' approvato il regolamento recante "Disciplina di attuazione dell'Art. 32 della legge regionale n. 10/1998", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 3 maggio 2002 TONDO Regolamento recante la disciplina di attuazione dell'Art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 ASSEGNO DI CURA E ASSISTENZA Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Le presenti disposizioni disciplinano l'istituto dell'assegno di cura e assistenza previsto dall'Art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, quale strumento finalizzato a promuovere la permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza di soggetti anziani e adulti, non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione. 2. L'assegno di cura e assistenza e' una delle forme di intervento, tra quelle indicate all'Art. 23 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, a disposizione dell'Unita' di valutazione distrettuale (UVD) di cui all'Art. 25 della legge regionale n. 10/1998, per prevenire Iistituzionalizzazione. L'UVD utilizzera' tale forma di intervento nel rispetto degli indirizzi forniti dall'assemblea dei sindaci di cui all'Art. 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, attraverso l'ente gestore, responsabile di tutto l'iter procedurale di cui alla presente disciplina.