(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2,  recante:
"Disciplina organica del turismo";
    Visti  gli  articoli  40, 46 e 51 della citata legge regionale n.
2/2002  che  demandano  ad  un apposito regolamento la determinazione
delle    modalita'    di   rilascio   dell'autorizzazione   regionale
all'esercizio  dell'attivita'  di agenzia di viaggio e turismo, delle
modalita' di svolgimento e le materie oggetto dell'esame di idoneita'
all'esercizio  dell'attivita'  di  direttore  tecnico  di  agenzia di
viaggio e turismo, nonche' il contenuto dei programmi di viaggio;
    Visto   il   testo   regolamentare  predisposto  dalla  direzione
regionale del commercio, del turismo e del terziario;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1310 del
23 aprile 2002;
                              Decreta:
    E' approvato il "Regolamento concernente le modalita' di rilascio
dell'autorizzazione   regionale   all'  esercizio  dell'attivita'  di
agenzia  di  viaggio  e  turismo,  le  modalita'  di svolgimento e le
materie  dell'esame  di  idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'  di
direttore  tecnico  di  agenzia  di  viaggio  e  turismo,  nonche' il
contenuto  dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e
51  della  legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2", nel testo allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 7 maggio 2002
                                TONDO
Regolamento  concernente le modalita' di rilascio dell'autorizzazione
   regionale  all'esercizio  dell'attivita'  di  agenzia di viaggio e
   turismo,  le  modalita'  di svolgimento e le materie dell'esame di
   idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'  di  direttore tecnico di
   agenzia  di  viaggio e turismo, nonche' il contenuto dei programmi
   di  viaggio,  ai  sensi  degli  articoli  40,  46 e 51 della legge
   regionale 16 gennaio 2002, n. 2.
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti
degli  articoli  40,  46  e  51  della  legge regionale n. 2/2002, le
modalita'  di  rilascio  dell'autorizzazione  regionale all'esercizio
dell'attivita'  di  agenzia  di  viaggio  e  turismo, le modalita' di
svolgimento   e   le   materie   oggetto   dell'esame   di  idoneita'
all'esercizio  dell'attivita'  di  direttore  tecnico  di  agenzia di
viaggio e turismo, nonche' il contenuto dei programmi di viaggio.