(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante: "Disciplina organica del turismo"; Visti gli articoli 40, 46 e 51 della citata legge regionale n. 2/2002 che demandano ad un apposito regolamento la determinazione delle modalita' di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo, delle modalita' di svolgimento e le materie oggetto dell'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, nonche' il contenuto dei programmi di viaggio; Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1310 del 23 aprile 2002; Decreta: E' approvato il "Regolamento concernente le modalita' di rilascio dell'autorizzazione regionale all' esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo, le modalita' di svolgimento e le materie dell'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, nonche' il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 maggio 2002 TONDO Regolamento concernente le modalita' di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo, le modalita' di svolgimento e le materie dell'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, nonche' il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale n. 2/2002, le modalita' di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo, le modalita' di svolgimento e le materie oggetto dell'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, nonche' il contenuto dei programmi di viaggio.