(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 10 luglio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Principi e finalita'
    1.  La  Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia considera i bacini
idrografici  quali  ecosistemi  unitari e riconosce che le acque e il
suolo  costituiscono  una  fondamentale  risorsa  da  salvaguardare e
utilizzare  secondo  principi  di  razionalita' e solidarieta', nella
tutela  delle  aspettative  e  dei diritti delle generazioni future a
fruire di un integro patrimonio ambientale.
    2.   La  presente  legge  disciplina  la  materia  del  riassetto
organizzativo  e  funzionale della difesa del suolo e la gestione del
demanio  idrico  nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione
Friuli-Venezia Giulia dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265,
e  nel  rispetto  dei  principi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni.
    3.  Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate
in  modo  da  garantire  l'unitaria  considerazione  delle  questioni
afferenti ciascun bacino idrografico.
    4.  Tutte  le  acque  superficiali  e  sotterranee, ancorche' non
estratte dal sottosuolo, sono pubbliche.