(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 10 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi e finalita' 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia considera i bacini idrografici quali ecosistemi unitari e riconosce che le acque e il suolo costituiscono una fondamentale risorsa da salvaguardare e utilizzare secondo principi di razionalita' e solidarieta', nella tutela delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 2. La presente legge disciplina la materia del riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e la gestione del demanio idrico nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e nel rispetto dei principi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. 3. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico. 4. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche.