(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 21 agosto 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il regolamento (CE) n. 1663/1995 della commissione del 7 luglio 1995 che disciplina le modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/1970 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione "garanzia", ed in particolare il punto 4 dell'allegato al regolamento medesimo, che dispone la tipologia delle funzioni che gli organismi pagatori possono delegare ad altri organismi, nonche' i requisiti richiesti ai delegatari; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 e dal decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 "soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)", che prevede, per l'esercizio della attivita' di assistenza agli agricoltori, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/1995, l'istituzione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), nella forma di societa' di capitali, da parte delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, o loro associazioni, delle associazioni dei produttori e dei lavoratori, delle associazioni di liberi professionisti e degli Enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali; Atteso che i CAA svolgono le attivita' di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, effettuate in base ad apposite convenzioni con gli organismi pagatori, ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/1995, a meno che dette attivita' di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria ad associazioni dei produttori e loro unioni nazionali; Visto il comma 4 dell'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, che dispone che le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia dei centri autorizzati di assistenza agricola, ed esercitano attivita' di vigilanza; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001, che ha fissato, previa intesa con la conferenza Stato-regioni, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola; Ritenuto opportuno e necessario definire le disposizioni per il riconoscimento e per la vigilanza dei CAA in attuazione del regolamento (CE) n. 1663/1995 e del decreto legislativo n. 165/1999; Ritenuto di individuare nella direzione regionale dell'agricoltura, l'ufficio preposto alla adozione del provvedimento di abilitazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola, nonche' della attivita' di vigilanza sul mantenimento dei requisiti da parte degli stessi; Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto lo statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2343 del 5 luglio 2002; Decreta: E' approvato il "regolamento per l'abilitazione e la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 24 luglio 2002 TONDO