(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 21 agosto 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1663/1995 della commissione del
7 luglio   1995   che  disciplina  le  modalita'  d'applicazione  del
regolamento  (CEE)  n.  729/1970  per quanto riguarda la procedura di
liquidazione   dei   conti  del  FEOGA,  sezione  "garanzia",  ed  in
particolare  il  punto  4  dell'allegato al regolamento medesimo, che
dispone  la  tipologia  delle  funzioni  che  gli  organismi pagatori
possono delegare ad altri organismi, nonche' i requisiti richiesti ai
delegatari;
    Visto  il  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come
modificato  dal  decreto  legislativo  15 giugno  2000,  n. 188 e dal
decreto-legge  22 ottobre  2001,  n.  381  "soppressione  dell'AIMA e
istituzione  dell'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura (AGEA)",
che  prevede,  per  l'esercizio  della  attivita'  di assistenza agli
agricoltori,   ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  punto  4
dell'allegato  al  regolamento  (CE)  n. 1663/1995, l'istituzione dei
Centri  autorizzati  di  assistenza  agricola  (CAA),  nella forma di
societa'    di    capitali,    da    parte    delle    organizzazioni
professionali maggiormente   rappresentative,  o  loro  associazioni,
delle   associazioni   dei   produttori   e   dei  lavoratori,  delle
associazioni  di liberi professionisti e degli Enti di patronato e di
assistenza  professionale,  che  svolgono  servizi analoghi, promossi
dalle organizzazioni sindacali;
    Atteso  che  i  CAA  svolgono  le  attivita'  di  servizio di cui
all'art.  3-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo
27 maggio  1999,  n.  165, effettuate in base ad apposite convenzioni
con  gli  organismi  pagatori,  ai sensi del punto 4 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 1663/1995, a meno che dette attivita' di servizio
non  siano  assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria ad
associazioni dei produttori e loro unioni nazionali;
    Visto   il  comma  4  dell'art.  3-bis  del  decreto  legislativo
27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, che
dispone che le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento
e  di  garanzia  dei  centri  autorizzati  di assistenza agricola, ed
esercitano attivita' di vigilanza;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  del  27 marzo  2001,  che ha fissato, previa intesa con la
conferenza   Stato-regioni,   i   requisiti   minimi  di  garanzia  e
funzionamento  per  le attivita' dei centri autorizzati di assistenza
agricola;
    Ritenuto  opportuno  e necessario definire le disposizioni per il
riconoscimento   e  per  la  vigilanza  dei  CAA  in  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1663/1995 e del decreto legislativo n. 165/1999;
    Ritenuto     di    individuare    nella    direzione    regionale
dell'agricoltura,  l'ufficio preposto alla adozione del provvedimento
di  abilitazione  dei  Centri  autorizzati  di  assistenza  agricola,
nonche'  della  attivita' di vigilanza sul mantenimento dei requisiti
da parte degli stessi;
    Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto lo statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2343 del
5 luglio 2002;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  "regolamento per l'abilitazione e la vigilanza
dei  centri  autorizzati  di  assistenza  agricola, in attuazione del
regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995", nel
testo  allegato  al  presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 24 luglio 2002
                                TONDO