(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 31 luglio 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto il decreto 20 dicembre 1999 del Ministero delle finanze recante "Modalita' di versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF", che istituisce, per il versamento della suddetta addizionale, appositi codici tributo; Evidenziato che, ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del citato decreto 20 dicembre 1999, le somme riscosse con i codici tributo assegnati alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia verranno attribuite sull'apposita contabilita' speciale n. 1905, aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Trieste e intestata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'Art. 2, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, che, in base a quanto disposto dall'Art. 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'Art. 12, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in relazione alle competenze attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza locale dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, autorizza l'amministrazione regionale a devolvere ai comuni del Friuli-Venezia Giulia le somme affluite a titolo di addizionale comunale opzionale all'IRPEF sulla apposita contabilita' speciale ai sensi del sopracitato decreto del Ministro delle finanze del 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1999; Visto il successivo comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 18/2000 che, nelle more dell'emanazione di una specifica normativa regionale, dispone che la ripartizione tra i comuni del Friuli-Venezia Giulia delle somme versate a titolo di addizionale opzionale venga effettuata secondo i meccanismi individuati dall'Art. 1, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche e integrazioni, dall'amministrazione regionale che esercita le relative attribuzioni amministrative sulla base della citata normativa statale; Considerato che, ai sensi del successivo comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale n. 18/2000, gli adempimenti connessi alla gestione della contabilita' speciale di cui al comma 1, all'accertamento delle entrate ivi affluite e all'attuazione degli interventi previsti dallo stesso comma 1, sono demandati alla direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile; Visto l'Art. 3, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 il quale dispone che per la ripartizione tra i comuni del Friuli-Venezia Giulia delle somme a essi dovute a titolo di addizionale opzionale all'IRPEF, prevista dall'Art. 2, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, la determinazione dell'importo da erogare in acconto avvenga sulla base dei dati risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi accertate e disponibili, aggiornate all'anno di riferimento; Visto altresi' l'Art. 3, comma 19, della legge regionale n. 3/2002 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai comuni beneficiari anticipazioni di cassa nell'importo massimo di 2.500.000 euro a valere sugli importi determinati ai sensi del comma 18 del medesimo Art. 3; Evidenziato che la normativa regionale non individua l'indice di aggiornamento di cui al sopracitato comma 18, e nemmeno i criteri per la determinazione dell'aggiornamento di cui al successivo comma 19, e ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'individuazione degli stessi; Ritenuto di utilizzare come indice di aggiornamento dei dati reddituali il tasso programmato d'inflazione determinato dal documento programmatico economico finanziario dello Stato, e di fissare la misura dell'aggiornamento nell'intero importo determinato ai sensi dell'Art. 3, comma 18, fino al limite massimo autorizzato con legge regionale; Ritenuto, pertanto di dover procedere alla definizione delle modalita' e dei criteri per l'erogazione dell'assegnazione, cosi' come disposto dall'Art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1631 del 15 maggio 2002, con la quale e' stato approvato il programma, per l'anno 2002, della direzione regionale per le autonomie locali; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2007 del 10 giugno 2002; Decreta: E' approvato il "regolamento per la determinazione dell'indice di aggiornamento dell'importo da erogare in acconto ai comuni del Friuli-Venezia Giulia aventi diritto a titolo di addizionale opzionale all'IRPEF e per la determinazione dei criteri per la concessione dell'anticipazione, ai sensi dell'Art. 3, commi 18 e 19, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 24 giugno 2002 TONDO