(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 31 del 31 luglio 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  il  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha
istituito   l'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche;
    Visto  il  decreto  20 dicembre  1999 del Ministero delle finanze
recante    "Modalita'   di   versamento   dell'addizionale   comunale
all'IRPEF",   che   istituisce,  per  il  versamento  della  suddetta
addizionale, appositi codici tributo;
    Evidenziato  che,  ai  sensi  dell'Art.  3,  comma  2, del citato
decreto  20 dicembre  1999,  le  somme  riscosse con i codici tributo
assegnati   alla  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  verranno
attribuite sull'apposita contabilita' speciale n. 1905, aperta presso
la  Tesoreria  provinciale  dello  Stato  di Trieste e intestata alla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    Visto l'Art. 2, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2000,
n.  18,  che,  in base a quanto disposto dall'Art. 31, comma 2, della
legge  23 dicembre  1998, n. 448, come sostituito dall'Art. 12, comma
3,  della  legge 13 maggio 1999, n. 133, in relazione alle competenze
attribuite  alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di
finanza  locale  dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di
attuazione,  autorizza  l'amministrazione  regionale  a  devolvere ai
comuni  del  Friuli-Venezia  Giulia  le  somme  affluite  a titolo di
addizionale  comunale opzionale all'IRPEF sulla apposita contabilita'
speciale  ai sensi del sopracitato decreto del Ministro delle finanze
del  20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del
24 dicembre 1999;
    Visto  il successivo comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n.
18/2000  che,  nelle  more dell'emanazione di una specifica normativa
regionale,   dispone   che   la   ripartizione   tra   i  comuni  del
Friuli-Venezia  Giulia  delle  somme  versate a titolo di addizionale
opzionale venga effettuata secondo i meccanismi individuati dall'Art.
1,  comma  7,  del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive  modifiche  e integrazioni, dall'amministrazione regionale
che esercita le relative attribuzioni amministrative sulla base della
citata normativa statale;
    Considerato  che,  ai  sensi  del  successivo comma 3 dell'Art. 2
della  legge  regionale  n.  18/2000,  gli  adempimenti connessi alla
gestione   della   contabilita'   speciale   di   cui   al  comma  1,
all'accertamento  delle  entrate  ivi affluite e all'attuazione degli
interventi  previsti  dallo  stesso  comma  1,  sono  demandati  alla
direzione  regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e
contabile;
    Visto  l'Art. 3, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002,
n.  3  il  quale  dispone  che  per  la ripartizione tra i comuni del
Friuli-Venezia   Giulia  delle  somme  a  essi  dovute  a  titolo  di
addizionale opzionale all'IRPEF, prevista dall'Art. 2, comma 2, della
legge   regionale   11 settembre   2000,  n.  18,  la  determinazione
dell'importo  da  erogare  in  acconto  avvenga  sulla  base dei dati
risultanti   dalle  ultime  dichiarazioni  dei  redditi  accertate  e
disponibili, aggiornate all'anno di riferimento;
    Visto  altresi'  l'Art.  3,  comma  19,  della legge regionale n.
3/2002  che  autorizza  l'Amministrazione  regionale  a  concedere ai
comuni  beneficiari  anticipazioni  di  cassa nell'importo massimo di
2.500.000  euro a valere sugli importi determinati ai sensi del comma
18 del medesimo Art. 3;
    Evidenziato  che la normativa regionale non individua l'indice di
aggiornamento di cui al sopracitato comma 18, e nemmeno i criteri per
la determinazione dell'aggiornamento di cui al successivo comma 19, e
ritenuto,  pertanto,  necessario  provvedere all'individuazione degli
stessi;
    Ritenuto  di  utilizzare  come  indice  di aggiornamento dei dati
reddituali   il   tasso   programmato  d'inflazione  determinato  dal
documento  programmatico  economico  finanziario  dello  Stato,  e di
fissare  la misura dell'aggiornamento nell'intero importo determinato
ai  sensi  dell'Art.  3, comma 18, fino al limite massimo autorizzato
con legge regionale;
    Ritenuto,  pertanto  di  dover  procedere  alla definizione delle
modalita'  e  dei  criteri  per l'erogazione dell'assegnazione, cosi'
come  disposto  dall'Art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1631  del
15 maggio  2002,  con  la  quale e' stato approvato il programma, per
l'anno 2002, della direzione regionale per le autonomie locali;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2007 del
10 giugno 2002;
                              Decreta:
    E' approvato il "regolamento per la determinazione dell'indice di
aggiornamento  dell'importo  da  erogare  in  acconto  ai  comuni del
Friuli-Venezia   Giulia   aventi  diritto  a  titolo  di  addizionale
opzionale  all'IRPEF  e  per  la  determinazione  dei  criteri per la
concessione  dell'anticipazione, ai sensi dell'Art. 3, commi 18 e 19,
della  legge  regionale 25 gennaio 2002, n. 3", nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 24 giugno 2002
                                TONDO