(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 31 luglio 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che con legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e' costituito il fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'Art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041; Considerato che l'Art. 4, comma 2, lettera b-bis, cosi' come introdotta dall'Art. 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, dispone che con le risorse del fondo regionale per lo sviluppo della montagna possono essere finanziate iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in tutto il territorio montano della Regione; Considerato che per le finalita' su indicate e' stato adottato apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0321/Pres. del 31 agosto 2000; Atteso che con l'Art. 4 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002) sono state apportate modifiche legislative all'Art. 4, comma 4-bis della legge regionale n. 10 del 1997 e all'Art. 3, comma 9 della legge regionale n. 13 del 2000; Considerato che tali disposizioni rideterminano sia le aree di intervento, sia i limiti di reddito dei nuclei familiari ai fini dell'applicazione dei benefici di cui trattasi; Ritenuto necessario pertanto, in seguito alle suindicate modifiche legislative introdotte con l'Art. 4 della legge regionale n. 13 del 2002, adottare una nuova disciplina regolamentare per l'erogazione dei benefici in parola; Visto il testo del regolamento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce quello approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0321/Pres. del 31 agosto 2000; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 970 del 28 marzo 2002 concernente il documento di indirizzo programmatico relativo alle attivita' del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 2002; Visto il D.D.L. n. 264 presentato dalla giunta regionale il 17 maggio 2002 con il quale si prevede il differimento della soppressione delle comunita' montane al 1 gennaio 2003; Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1914 del 10 giugno 2002; Decreta: E' approvato il "regolamento per l'attuazione degli interventi mirati alla riduzione dei costi di riscaldamento per uso domestico nel territorio montano, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera b-bis e comma 4-bis, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e dell'Art. 3, commi 9 e 10, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, come da ultimo modificati dall'Art. 4 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13," nel testo allegato al presente provvedimento quale fa parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 25 giugno 2002 TONDO