(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 31 del 31 luglio 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Premesso  che  con  legge  regionale  8 aprile  1997,  n.  10  e'
costituito  il  fondo  regionale  per  lo sviluppo della montagna con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'Art.
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;
    Considerato  che  l'Art.  4,  comma  2, lettera b-bis, cosi' come
introdotta  dall'Art.  3  della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13,
dispone  che con le risorse del fondo regionale per lo sviluppo della
montagna  possono  essere finanziate iniziative mirate alla riduzione
dei  costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico
in tutto il territorio montano della Regione;
    Considerato  che  per  le finalita' su indicate e' stato adottato
apposito  regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
giunta regionale n. 0321/Pres. del 31 agosto 2000;
    Atteso  che con l'Art. 4 della legge regionale 15 maggio 2002, n.
13  (Disposizioni  collegate  alla legge finanziaria 2002) sono state
apportate  modifiche  legislative all'Art. 4, comma 4-bis della legge
regionale  n. 10 del 1997 e all'Art. 3, comma 9 della legge regionale
n. 13 del 2000;
    Considerato  che  tali  disposizioni rideterminano sia le aree di
intervento,  sia  i  limiti  di  reddito dei nuclei familiari ai fini
dell'applicazione dei benefici di cui trattasi;
    Ritenuto   necessario   pertanto,   in  seguito  alle  suindicate
modifiche  legislative  introdotte con l'Art. 4 della legge regionale
n.  13  del  2002,  adottare  una  nuova disciplina regolamentare per
l'erogazione dei benefici in parola;
    Visto il testo del regolamento allegato al presente provvedimento
quale   parte   integrante  e  sostanziale,  che  sostituisce  quello
approvato  con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale n.
0321/Pres. del 31 agosto 2000;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 970 del 28 marzo
2002  concernente  il  documento  di indirizzo programmatico relativo
alle  attivita'  del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna
per l'anno 2002;
    Visto  il  D.D.L.  n.  264  presentato  dalla giunta regionale il
17 maggio  2002  con  il  quale  si  prevede  il  differimento  della
soppressione delle comunita' montane al 1 gennaio 2003;
    Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia della Regione;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1914 del
10 giugno 2002;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  "regolamento per l'attuazione degli interventi
mirati  alla  riduzione  dei costi di riscaldamento per uso domestico
nel  territorio montano, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera b-bis
e comma 4-bis, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e dell'Art.
3,  commi 9 e 10, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, come da
ultimo  modificati  dall'Art. 4 della legge regionale 15 maggio 2002,
n.  13,"  nel testo allegato al presente provvedimento quale fa parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 25 giugno 2002
                                TONDO