(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 31 luglio 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 aprile 2001, recante modalita' di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di lingua blu negli allevamenti ovini, influenza aviaria negli allevamenti avicoli e fauna selvatica, flavescenza dorata nei vigneti e sharka nei frutteti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 maggio 2001 con il quale e' stata assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 223.051.296, pari ad euro 115.196,38 per il miglioramento strutturale e la prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di flavescenza dorata; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 maggio 2000, n. 32442 che rende obbligatoria la lotta contro la flavescenza dorata della vite; Visto il decreto del presidente della Regione del 22 febbraio 2001, n. 053/Pres. concernente il regolamento per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite; Atteso che l'Art. 7 del predetto decreto del Presidente della Regione n. 053/Pres., nello stabilire le provvidenze economiche a favore dei viticoltori interessati non prevede alcuna sovvenzione aggiuntiva per coloro che oltre all'estirpo dei vigneti colpiti procedono al successivo reimpianto degli stessi; Ritenuto quindi opportuno riservare l'intera somma assegnata alla Regione con il citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 maggio 2001 esclusivamente a favore dei viticoltori che, oltre all'estirpo dei vigneti colpiti, effettuano il reimpianto degli stessi ai sensi dell'Art. 1, comma 3, lettera c), punto 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 aprile 2001, alle condizioni ed osservando gli adempimenti particolari previsti dal comma 3 del medesimo Art. 1; Considerato che il citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 aprile 2001 precisa che sono ammessi a finanziamento anche le estirpazioni indicate dalle Regioni ed i corrispondenti reimpianti accertati dalle Regioni stesse anteriormente all'emissione dei decreti di lotta obbligatoria; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2070 del 14 giugno 2002; Decreta: E' approvato il "Regolamento concernente criteri e modalita' per la sovvenzione delle spese sostenute per l'estirpazione ed il reimpianto dei vigneti colpiti dalla flavescenza dorata della vite di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 aprile 2001, Art. 1, comma 3", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 25 giugno 2002 TONDO