(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 31 del 31 luglio 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  9 aprile  2001,  recante  modalita'  di  attuazione  degli
interventi  strutturali  e  di  prevenzione  per l'eradicazione delle
infezioni  di  lingua  blu negli allevamenti ovini, influenza aviaria
negli  allevamenti  avicoli e fauna selvatica, flavescenza dorata nei
vigneti e sharka nei frutteti;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  3 maggio 2001 con il quale e' stata assegnata alla Regione
Friuli-Venezia  Giulia  la  somma  di  lire 223.051.296, pari ad euro
115.196,38  per  il  miglioramento strutturale e la prevenzione nelle
aree colpite dalle infezioni di flavescenza dorata;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  31 maggio  2000,  n. 32442 che rende obbligatoria la lotta
contro la flavescenza dorata della vite;
    Visto  il  decreto  del  presidente della Regione del 22 febbraio
2001,  n.  053/Pres.  concernente il regolamento per l'attuazione del
programma  regionale  di prevenzione, controllo ed eradicazione della
flavescenza dorata della vite;
    Atteso  che  l'Art.  7  del predetto decreto del Presidente della
Regione  n.  053/Pres.,  nello  stabilire le provvidenze economiche a
favore  dei  viticoltori  interessati  non prevede alcuna sovvenzione
aggiuntiva  per  coloro  che  oltre  all'estirpo  dei vigneti colpiti
procedono al successivo reimpianto degli stessi;
    Ritenuto quindi opportuno riservare l'intera somma assegnata alla
Regione con il citato decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali  3 maggio 2001 esclusivamente a favore dei viticoltori che,
oltre all'estirpo dei vigneti colpiti, effettuano il reimpianto degli
stessi ai sensi dell'Art. 1, comma 3, lettera c), punto 2 del decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 aprile 2001, alle
condizioni  ed  osservando  gli  adempimenti particolari previsti dal
comma 3 del medesimo Art. 1;
    Considerato  che  il  citato decreto del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali  9 aprile  2001  precisa  che  sono  ammessi a
finanziamento  anche  le  estirpazioni  indicate  dalle  Regioni ed i
corrispondenti    reimpianti    accertati    dalle   Regioni   stesse
anteriormente all'emissione dei decreti di lotta obbligatoria;
    Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2070 del
14 giugno 2002;
                              Decreta:
    E'  approvato il "Regolamento concernente criteri e modalita' per
la  sovvenzione  delle  spese  sostenute  per  l'estirpazione  ed  il
reimpianto dei vigneti colpiti dalla flavescenza dorata della vite di
cui  al  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali
9 aprile  2001,  Art.  1,  comma  3",  nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 25 giugno 2002
                                TONDO