(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 14 agosto 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, il quale stabilisce che gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati alla riserva; Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000 concernente le norme di attuazione del regolamento (CE) del consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della commissione n. 1227/2000 concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'Art. 3 il quale attribuisce alle regioni e provincie autonome il compito di stabilire le relative modalita' e procedure per la concessione dei diritti di nuovi impianti di vigneto; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. che approva il regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1222/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo ed in particolare l'Art. 13, comma 4, concernente l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale ai conduttori; Vista la deliberazione della giunta regionale 2 ottobre 2001, n. 3237 concernente l'individuazione dei vini di qualita' prodotti in Regioni determinate (V.Q.P.R.D.) e dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (I.G.T.) per i quali si possono concedere diritti di impianto nuovamente creati; Vista la deliberazione della giunta regionale 6 agosto 2002, n. 2821 concernente l'individuazione dei vini di qualita' prodotti in Regioni determinate (V.Q.P.R.D.) e dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (I.G.T.) per i quali si possono concedere diritti di nuovo impianto e diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000; Considerato che i vigneti realizzati nelle aree ad I.G.T. con i vitigni autoctoni individuati ai sensi della citata deliberazione n. 2821/2002, insistono sulle medesime aree a denominazione di origine controllata (D.O.C.); Ritenuto opportuno adottare dei criteri per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale ai singoli richiedenti in previsione di una richiesta superiore alla disponibilita'; Ritenuto di compilare un'unica graduatoria regionale e di assegnare ai singoli richiedenti i diritti derivanti dalla riserva regionale sulla base di un sistema di punteggi che tenga in considerazione specifiche caratteristiche oggettive aziendali e specifici aspetti soggettivi dei richiedenti; Ritenuto in particolare di attribuire un punteggio anche al nuovo impianto di vitigni autoctoni, e tra questi un punteggio maggiore all'impianto di Tocai friulano nella considerazione che questo vitigno rappresenta, per tradizione storicamente documentata, l'emblema della vitivinicoltura regionale; Ritenuto che ai fini della stesura della graduatoria il punteggio complessivo sia determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci di seguito riportate ed imputabili al richiedente: a) vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: (5); b) superficie vitata esistente in azienda: 1) inferiore a 3 ettari (10); 2) compresa tra 3 e 15 ettari (5); 3) superiore a 15 ettari (0); c) vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro: 1) superiore a 4500 (10); 2) compreso tra 3300 e 4500 (5); 3) inferiore a 3300 (0); d) adesione al consorzio di tutela D.O.C. o D.O.C.G.: (5); e) attuazione nel corso del 2001 dell'azione 1 - sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci prevista dalla sottomisura f1 nell'ambito della misura f - misure agroambientali del piano di sviluppo rurale (P.S.R.): (8); f) realizzazione del nuovo impianto: 1) esclusivamente con il vitigno Tocai friulano: (10); 2) esclusivamente con vitigni autoctoni: (5). Ritenuto di precisare che a parita' di punteggio e' data priorita' al richiedente con eta' minore; Ritenuto di limitare la realizzazione degli impianti di vite derivanti dalla riserva regionale ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilita' del terreno, da parte del richiedente (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprieta' del richiedente) attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate ovvero contratti di affitto, purche' debitamente registrati prima della presentazione della suddetta domanda di assegnazione, o da usufrutto; Ritenuto di stabilire che la superficie vitata massima per la quale puo' essere richiesta l'assegnazione di diritti derivanti dalla riserva regionale e' di 2 ettari, mentre la superficie minima e' di ettari 0,5, ridotti ad ettari 0,3 nelle aree D.O.C.: Collio e Colli Orientali del Friuli, ed ettari 0,2 nell'area D.O.C.: Carso; Ritenuto di assegnare i diritti derivanti dalla riserva regionale previo pagamento di euro 5.000,00 ad ettaro, pari ai due terzi del valore medio di mercato dei diritti stessi, da eseguirsi a favore dell'E.R.S.A.; Vista la legge regionale del 27 marzo 1996, n. 18; Visto lo statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2822 del 6 agosto 2002; Decreta: E' approvato il "regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalita' e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione di diritti derivanti dalla riserva regionale per l'impianto di vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 6 agosto 2002 TONDO