(Pubblicata nel suppl. straord. n. 16 al Bollettino ufficiale n. 33 della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 agosto 2002 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione del Fondo per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura 1. Per le finalita' previste dal comma 2, istituito il "Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura", di seguito denominato fondo, con gestione fuori bilancio, avente una dotazione iniziale pari a 1.300.000 euro. 2. Con le disponibilita' del fondo, in armonia con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi interventi a titolo di indennizzo a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della Regione per le perdite causate da epizoozie o fitopatie purche' rientranti in un idoneo programma di prevenzione, contralto ed eradicazione della malattia. L'intervento deve perseguire uno dei seguenti obiettivi: a) la prevenzione attraverso indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni trattamenti delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti e delle colture; b) la compensazione a seguito dell'abbattimento del bestiame contagiato o della distruzione dei raccolti e delle colture per ordine delle autorita' pubbliche, oppure a seguito di morte del bestiame a causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate dalle autorita' competenti; c) combinati: il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie e' soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare nel futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorita' sanitarie pubbliche. 3. Gli interventi possono: a) coprire il valore normale dei raccolti e delle colture distrutte o del bestiame abbattuto; b) compensare ragionevolmente la perdita di reddito tenendo conto delle difficolta' relative alla sostituzione del bestiame o al ripristino delle colture, della quarantena o di altri periodi di attesa imposti dalle autorita' competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture; c) coprire fino al 100 per cento le spese effettivamente sostenute per i controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, acquisto di presidi fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti e delle coltivazioni. 4. Non e' ammessa, in ogni caso, nel cumulo dei diversi regimi di aiuto, sovracompensazione. 5. I soggetti interessati presentano domanda alla direzione regionale dell'agricottura. La documentazione della spesa deve permettere l'individuazione dell'oggetto della spesa e dimostrare l'avvenuto pagamento a favore del soggetto che ne e' il destinatario. Possono comunque essere richiesti ulteriori documenti e chiarimenti, nonche' disposti controlli ispettivi. 6. La dotazione del Fondo e' versata anticipatamente in un conto fruttifero intestato al "Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura", presso il tesoriere della Regione, Gli adempimenti connessi sono di competenza del servizio affari amministrativi e contabili della direzione regionale dell'agricoltura. 7. Dalla dotazione sono tratte, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento, le somme necessarie agli interventi di competenza del fondo. Il direttore regionale dell'agricoltura e' l'amministratore del fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento. In sua assenza o impedimento, possono essere delegati il dirigente del servizio delle produzioni animali per quanto attiene agli interventi per le epizoozie, ovvero il dirigente del servizio delle produzioni' vegetali per quanto attiene agli interventi per le fitopatie. 8. Il fondo e' alimentato annualmente con finanziamenti regionali definiti con la legge finanziaria, ovvero con le leggi di bilancio e con ogni altra eventuale entrata, nonche' con finanziamenti nazionali. 9. Con provvedimento amministrativo avente natura regolamentare, da notificare alla commissione europea per l'esame di compatibilita' ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 88 del trattato che istituisce la Comunita' europea, sono determinati di volta in volta gli interventi' ammissibili. Nei casi di assoluta urgenza e necessita' l'amministratore del fondo puo' disporre interventi da sottoporre con urgenza alla ratifica della giunta regionale. 10. Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e successive modifiche. Il documento concernente il "rendiconto finanziario" e' predisposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' approvato, previo controllo della ragioneria generale della Regione, dalla giunta regionale. Il rendiconto annuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1977. 11. Per le finalita' previste dal comma 2 e in relazione al disposto di cui al comma 1, e' autonizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 11.4.61.2.1001 che si istituisce nella stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con la denominazione "Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura" alla funzione obiettivo 15 - programma 11.4 - rubrica n. 61 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 6410 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai blianci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione "Finanziamento del Fondo regionale per le emergenze fitasanitarie e delle epizoozie in agricoltura" e con la stanziamento di 1.300.000 euro per l'anno 2002. 12. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unita' previsionale di base 53.6.8.2.9 della stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 122 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).