(Pubblicata  nel  suppl. straord. n. 16 al Bollettino ufficiale n. 33
       della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 agosto 2002

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Istituzione   del  Fondo  per  le  emergenze  fitosanitarie  e  delle
                      epizoozie in agricoltura
    1.  Per  le  finalita'  previste dal comma 2, istituito il "Fondo
regionale  per  le  emergenze  fitosanitarie  e  delle  epizoozie  in
agricoltura",   di  seguito  denominato  fondo,  con  gestione  fuori
bilancio, avente una dotazione iniziale pari a 1.300.000 euro.
    2.   Con   le  disponibilita'  del  fondo,  in  armonia  con  gli
orientamenti  comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo,
possono  essere  concessi  interventi a titolo di indennizzo a favore
delle  aziende  agricole operanti nel territorio della Regione per le
perdite  causate  da  epizoozie  o fitopatie purche' rientranti in un
idoneo  programma  di  prevenzione,  contralto  ed eradicazione della
malattia. L'intervento deve perseguire uno dei seguenti obiettivi:
      a) la  prevenzione  attraverso  indagini  di  massa  o analisi,
l'eradicazione   degli   agenti   patogeni  che  possono  trasmettere
l'infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni
trattamenti  delle  colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o
la distruzione dei raccolti e delle colture;
      b) la  compensazione  a  seguito dell'abbattimento del bestiame
contagiato  o  della  distruzione  dei  raccolti  e delle colture per
ordine  delle  autorita'  pubbliche,  oppure  a  seguito di morte del
bestiame  a  causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate
dalle autorita' competenti;
      c) combinati:  il  regime  di  aiuti compensativi delle perdite
imputabili a malattie e' soggetto alla condizione che il beneficiario
si  impegni  ad  applicare  nel  futuro idonee misure di prevenzione,
secondo quanto prescritto dalle autorita' sanitarie pubbliche.
    3. Gli interventi possono:
      a) coprire  il  valore  normale  dei  raccolti  e delle colture
distrutte o del bestiame abbattuto;
      b) compensare  ragionevolmente  la  perdita  di reddito tenendo
conto  delle difficolta' relative alla sostituzione del bestiame o al
ripristino  delle  colture,  della  quarantena  o di altri periodi di
attesa    imposti   dalle   autorita'   competenti   per   consentire
l'eliminazione  della  malattia  prima di sostituire il bestiame o le
colture;
      c) coprire  fino  al  100  per  cento  le  spese effettivamente
sostenute per i controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e
somministrazione  di vaccini, acquisto di presidi fitosanitari, costi
imputabili  all'abbattimento  del  bestiame  e  alla  distruzione dei
raccolti e delle coltivazioni.
    4. Non e' ammessa, in ogni caso, nel cumulo dei diversi regimi di
aiuto, sovracompensazione.
    5.  I  soggetti  interessati  presentano  domanda  alla direzione
regionale   dell'agricottura.  La  documentazione  della  spesa  deve
permettere  l'individuazione  dell'oggetto  della  spesa e dimostrare
l'avvenuto pagamento a favore del soggetto che ne e' il destinatario.
Possono  comunque essere richiesti ulteriori documenti e chiarimenti,
nonche' disposti controlli ispettivi.
    6.  La dotazione del Fondo e' versata anticipatamente in un conto
fruttifero   intestato   al   "Fondo   regionale   per  le  emergenze
fitosanitarie  e delle epizoozie in agricoltura", presso il tesoriere
della  Regione,  Gli  adempimenti  connessi  sono  di  competenza del
servizio  affari amministrativi e contabili della direzione regionale
dell'agricoltura.
    7.   Dalla   dotazione   sono  tratte,  mediante  l'emissione  di
ordinativi  di  pagamento,  le  somme  necessarie  agli interventi di
competenza  del  fondo.  Il  direttore  regionale dell'agricoltura e'
l'amministratore  del  fondo  a cui spetta emettere gli ordinativi di
pagamento.  In  sua assenza o impedimento, possono essere delegati il
dirigente  del  servizio  delle produzioni animali per quanto attiene
agli  interventi  per  le epizoozie, ovvero il dirigente del servizio
delle  produzioni' vegetali per quanto attiene agli interventi per le
fitopatie.
    8. Il fondo e' alimentato annualmente con finanziamenti regionali
definiti  con la legge finanziaria, ovvero con le leggi di bilancio e
con   ogni   altra   eventuale  entrata,  nonche'  con  finanziamenti
nazionali.
    9.  Con provvedimento amministrativo avente natura regolamentare,
da  notificare alla commissione europea per l'esame di compatibilita'
ai  sensi del paragrafo 3 dell'art. 88 del trattato che istituisce la
Comunita' europea, sono determinati di volta in volta gli interventi'
ammissibili.    Nei   casi   di   assoluta   urgenza   e   necessita'
l'amministratore del fondo puo' disporre interventi da sottoporre con
urgenza alla ratifica della giunta regionale.
    10.  Per  tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Fondo,
si  applicano  le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n.
1041,  e  le  disposizioni  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  11 luglio  1977,  n.  689,  e  successive  modifiche.  Il
documento  concernente  il  "rendiconto  finanziario"  e' predisposto
entro   il   31 marzo   di   ogni   anno   successivo  alla  chiusura
dell'esercizio  finanziario  ed  e' approvato, previo controllo della
ragioneria   generale  della  Regione,  dalla  giunta  regionale.  Il
rendiconto annuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti nei
termini  e  con  le  modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 689/1977.
    11.  Per  le  finalita'  previste  dal  comma 2 e in relazione al
disposto di cui al comma 1, e' autonizzata la spesa di 1.300.000 euro
per   l'anno   2002   a   carico  dell'unita'  previsionale  di  base
11.4.61.2.1001  che  si  istituisce  nella  stato di previsione della
spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio
per  l'anno  2002  con  la  denominazione  "Fondo  regionale  per  le
emergenze  fitosanitarie  e  delle  epizoozie  in  agricoltura"  alla
funzione  obiettivo  15  -  programma  11.4  -  rubrica n. 61 - spese
d'investimento  -  con riferimento al capitolo 6410 (2.1.210.3.01.01)
di  nuova  istituzione  nel  documento  tecnico  allegato  ai blianci
medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e
contabili  -  con la denominazione "Finanziamento del Fondo regionale
per  le  emergenze  fitasanitarie e delle epizoozie in agricoltura" e
con la stanziamento di 1.300.000 euro per l'anno 2002.
    12.  All'onere  derivante  dall'autorizzazione di spesa di cui al
comma   11   si   provvede  mediante  prelevamento  di  pari  importo
dall'unita' previsionale di base 53.6.8.2.9 della stato di previsione
della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni 2002-2004 e del
bilancio  per  l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte
capitale  iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai
bilanci  medesimi  (partita  n.  122  del  prospetto  D/2 allegato al
documento tecnico stesso).