(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 35 del 28 agosto 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  12 recante la
disciplina  della  raccolta  e  della  commercializzazione dei funghi
epigei nel territorio regionale;
    Visto il regolamento di attuazione della medesima legge regionale
n.   12/2000  approvato  con  decreto  del  presidente  della  giunta
regionale n. 0436/Pres. del 1 dicembre 2000;
    Vista  la  deliberazione  n.  1470  del  7 maggio 2002 con cui la
giunta  regionale  ha  apportato  alcune modifiche ed integrazioni al
regolamento sopraindicato;
    Atteso  che  detta  deliberazione,  ai sensi dell'art. 1, comma 1
della  legge  regionale  n.  12/2000  e'  stata  sottoposta al parere
vincolante della competente commissione consiliare;
    Visto  il parere favorevole espresso, a maggioranza, dalla quarta
commissione  consiliare,  nella  seduta  del 6 giugno 2002, in merito
alla deliberazione medesima;
    Vista  la  deliberazione  n.  2348  del  5 luglio 2002 con cui la
giunta  regionale prende atto del parere favorevole espresso dalla IV
commissione  consiliare  e  dispone  che sia data esecuzione mediante
decreto  del presidente della Regione alla succitata deliberazione n.
1470/2002;
                              Decreta:
    Sono   approvate   le   seguenti  modifiche  ed  integrazioni  al
"Regolamento  per  la raccolta dei funghi epigei nel territorio della
Regione  Friuli-Venezia Giulia", approvato con decreto del presidente
della giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.
                               Art. 1.
    All'art. 3, comma 1, dopo le parole "propri ospiti" sono aggiunte
"o   presso  abitazioni  di  cui  abbiano,  a  qualsiasi  titolo,  il
godimento".