(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 28 agosto 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 recante la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale; Visto il regolamento di attuazione della medesima legge regionale n. 12/2000 approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0436/Pres. del 1 dicembre 2000; Vista la deliberazione n. 1470 del 7 maggio 2002 con cui la giunta regionale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al regolamento sopraindicato; Atteso che detta deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 12/2000 e' stata sottoposta al parere vincolante della competente commissione consiliare; Visto il parere favorevole espresso, a maggioranza, dalla quarta commissione consiliare, nella seduta del 6 giugno 2002, in merito alla deliberazione medesima; Vista la deliberazione n. 2348 del 5 luglio 2002 con cui la giunta regionale prende atto del parere favorevole espresso dalla IV commissione consiliare e dispone che sia data esecuzione mediante decreto del presidente della Regione alla succitata deliberazione n. 1470/2002; Decreta: Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni al "Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia", approvato con decreto del presidente della giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres. Art. 1. All'art. 3, comma 1, dopo le parole "propri ospiti" sono aggiunte "o presso abitazioni di cui abbiano, a qualsiasi titolo, il godimento".