(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 35 del 28 agosto 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la  legge  7 dicembre 1999, n. 472 recante "Interventi nel
settore dei trasporti";
    Visto  in particolare l'art. 14, comma 1, della suindicata legge,
il  quale  prevede  che  le  regioni a statuto speciale e le province
autonome  di  Trento e Bolzano, ai fini della sostituzione di autobus
destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici
anni,   sono   autorizzate  a  contrarre  mutui  quindicennali  e  ad
effettuare  altre  operazioni  finanziarie  in  relazione  a  rate di
ammortamento  per  capitali ed interessi complessivamente determinate
dal  limite  di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20
miliardi a decorrere dall'anno 2000;
    Visto   il   decreto   del   direttore  dell'Unita'  di  gestione
dell'autotrasporto  di  persone  e cose del Ministero dei trasporti e
della  navigazione  n.  DD.015/TPL. del 3 aprile 2001 con il quale si
autorizza  l'impegno  per  l'anno  2001  e  fino  all'anno  2015,  in
particolare  per  il  Friuli-Venezia Giulia della somma annua di lire
3.274.800.000;
    Vista  la  legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 "Assestamento
del  bilancio  2001  e  del  bilancio  pluriennale 2001-2003 ai sensi
dell'articolo  18  della legge regionale n. 7/1999" ed in particolare
l'art.  4, comma 22 che stabilisce che con deliberazione della giunta
regionale  e'  determinato  l'utilizzo  delle  risorse  in termini di
capitale  derivanti  dalla contrazione di mutui quindicennali o altre
operazioni  finanziarie, previa compensazione delle somme ai medesimi
fini  anticipate  nell'ambito  dell'intervenuta riforma del trasporto
pubblico  locale, demandando, con il successivo comma 24, al servizio
del trasporto pubblico locale tale intervento;
    Constatato   che  nel  documento  tecnico  di  accompagnamento  e
specificazione  di  previsione della spesa e delle entrate sono stati
rispettivamente   previsti   il  capitolo  3738  "Contributi  per  la
sostituzione  di  autobus  destinati  al trasporto pubblico locale in
esercizio  da  oltre  quindici  anni previa compensazione delle somme
anticipate  -  Finanziato  con  contrazione  di  mutuo a carico dello
Stato"  con  una  dotazione di 17.294.080,72 euro ed il capitolo 1121
"Recupero somme acquisto autobus su fondi statali" con una previsione
di 8.650.000,00 euro;
    Ritenuto  di  erogare  alle  quattro aziende concessionarie delle
unita'   di   gestione  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale
contributi  per  la  sostituzione di autobus di linea in esercizio da
oltre  quindici  anni con autobus nuovi di fabbrica, compensando tali
erogazioni  con  recupero  delle  dieci  annualita'  contrattuali del
corrispettivo  di esercizio per la parte indifferenziata dello stesso
che determina il riconoscimento, nel costo di produzione, della quota
di  ammortamento  dei  mezzi e cio' limitatamente alla parte a carico
del bilancio regionale;
    Ritenuto  altresi' di consentire alle aziende stesse di scegliere
la  tipologia  del veicolo piu' idoneo alla necessita' dell'esercizio
ed  alla  sicurezza  della  percorribilita'  delle  strade,  peraltro
privilegiando   come  entita'  contributiva  i  motori  ad  emissioni
inquinanti  nell'atmosfera  nulle  o  comunque molto ridotte rispetto
agli attuali standard;
    Considerato   opportuno  prevedere  che  qualora  le  domande  di
contributo,  da  presentarsi  entro trenta giorni dalla pubblicazione
nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  del regolamento di cui al
presente provvedimento per sostituire autobus immatricolati prima del
31 dicembre  1986  risultassero  superiori  alla  disponibilita'  del
capitolo  3738,  si procedera' al riparto dello stanziamento mediante
idoneo coefficiente di adeguamento;
    Considerato  altresi'  opportuno prevedere che, qualora invece le
domande  di contributo risultassero inferiori alla disponibilita' del
capitolo  3738,  si procedera' all'assegnazione delle ulteriori somme
sulla  scorta di ulteriori domande di contributo da presentarsi entro
il  31  dicembre  2002  per la sostituzione di autobus che maturino i
quindici anni di esercizio a quella data e cioe' immatricolati per la
prima   volta  entro  il  31  dicembre  1987,  restando  immutate  le
condizioni  di  concessione contributiva e di recupero delle somme ai
medesimi fini gia' anticipate dalla Regione;
    Visto  l'art.  30  della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con
cui   si   dispone   che   i   criteri   e   le  modalita'  ai  quali
l'amministrazione  regionale  deve  attenersi  per  la concessione di
incentivi sono predeterminati con regolamento;
    Visto   il  testo  regolamentare  predisposto  dal  servizio  del
trasporto  pubblico locale della direzione regionale della viabilita'
e dei trasporti;
    Visto   il   piano   regionale   del  trasporto  pubblico  locale
(P.R.T.P.L.)  approvato  con  D.G.R.  n.  3377  del  20 novembre 1998
registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1999;
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale;
    Su conforme deliberazione giuntale n. 2816 del 6 agosto 2002;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  regolamento recante "Criteri di utilizzo delle
risorse  di  cui  alla legge regionale n. 23/2001, art. 4, comma 21",
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 9 agosto 2002
                                TONDO