(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 28 agosto 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472 recante "Interventi nel settore dei trasporti"; Visto in particolare l'art. 14, comma 1, della suindicata legge, il quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000; Visto il decreto del direttore dell'Unita' di gestione dell'autotrasporto di persone e cose del Ministero dei trasporti e della navigazione n. DD.015/TPL. del 3 aprile 2001 con il quale si autorizza l'impegno per l'anno 2001 e fino all'anno 2015, in particolare per il Friuli-Venezia Giulia della somma annua di lire 3.274.800.000; Vista la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 "Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 7/1999" ed in particolare l'art. 4, comma 22 che stabilisce che con deliberazione della giunta regionale e' determinato l'utilizzo delle risorse in termini di capitale derivanti dalla contrazione di mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie, previa compensazione delle somme ai medesimi fini anticipate nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale, demandando, con il successivo comma 24, al servizio del trasporto pubblico locale tale intervento; Constatato che nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione di previsione della spesa e delle entrate sono stati rispettivamente previsti il capitolo 3738 "Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni previa compensazione delle somme anticipate - Finanziato con contrazione di mutuo a carico dello Stato" con una dotazione di 17.294.080,72 euro ed il capitolo 1121 "Recupero somme acquisto autobus su fondi statali" con una previsione di 8.650.000,00 euro; Ritenuto di erogare alle quattro aziende concessionarie delle unita' di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale contributi per la sostituzione di autobus di linea in esercizio da oltre quindici anni con autobus nuovi di fabbrica, compensando tali erogazioni con recupero delle dieci annualita' contrattuali del corrispettivo di esercizio per la parte indifferenziata dello stesso che determina il riconoscimento, nel costo di produzione, della quota di ammortamento dei mezzi e cio' limitatamente alla parte a carico del bilancio regionale; Ritenuto altresi' di consentire alle aziende stesse di scegliere la tipologia del veicolo piu' idoneo alla necessita' dell'esercizio ed alla sicurezza della percorribilita' delle strade, peraltro privilegiando come entita' contributiva i motori ad emissioni inquinanti nell'atmosfera nulle o comunque molto ridotte rispetto agli attuali standard; Considerato opportuno prevedere che qualora le domande di contributo, da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del regolamento di cui al presente provvedimento per sostituire autobus immatricolati prima del 31 dicembre 1986 risultassero superiori alla disponibilita' del capitolo 3738, si procedera' al riparto dello stanziamento mediante idoneo coefficiente di adeguamento; Considerato altresi' opportuno prevedere che, qualora invece le domande di contributo risultassero inferiori alla disponibilita' del capitolo 3738, si procedera' all'assegnazione delle ulteriori somme sulla scorta di ulteriori domande di contributo da presentarsi entro il 31 dicembre 2002 per la sostituzione di autobus che maturino i quindici anni di esercizio a quella data e cioe' immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1987, restando immutate le condizioni di concessione contributiva e di recupero delle somme ai medesimi fini gia' anticipate dalla Regione; Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con cui si dispone che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento; Visto il testo regolamentare predisposto dal servizio del trasporto pubblico locale della direzione regionale della viabilita' e dei trasporti; Visto il piano regionale del trasporto pubblico locale (P.R.T.P.L.) approvato con D.G.R. n. 3377 del 20 novembre 1998 registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1999; Visto l'art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione giuntale n. 2816 del 6 agosto 2002; Decreta: E' approvato il regolamento recante "Criteri di utilizzo delle risorse di cui alla legge regionale n. 23/2001, art. 4, comma 21", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 9 agosto 2002 TONDO