(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 36 del 4 settembre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, Art. 142, comma 1;
    Visto  il  "Regolamento  concernente  criteri  e modalita' per la
concessione  degli  incentivi  previsti  dall'Art. 142, comma 1 della
legge  regionale  28 aprile  1994,  n.  5  e  successive modifiche ed
integrazioni"  approvato  con decreto del Presidente della Regione n.
0306/Pres. dell'8 agosto 2001;
    Visto in particolare l'Art. 13 del succitato regolamento che, per
quantificare  l'entita' di contributo ai fini dell'applicazione della
regola "de minimis" fa riferimento al metodo di calcolo indicato agli
articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione di cui all'Art. 9, comma
5  della  legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche
ed  integrazioni,  approvato  con decreto del Presidente della giunta
regionale n. 0224/Pres. del 10 maggio 1993, come richiamato dal comma
5  dell'Art.  1  del regolamento approvato con decreto del presidente
della Regione n. 076/Pres. del 19 marzo 2001;
    Considerato   che   tale  metodo  di  calcolo  prevede  un  piano
d'ammortamento  lineare  con  rate  annuali,  il tasso di riferimento
fissato  per  il  settore industria, il rapporto tra finanziamento ed
investimento  ammissibile  non  superiore al 70 per cento, nonche' la
data  di  attualizzazione  del  contributo  coincidente  alla data di
stipula del contratto di mutuo;
    Considerato   che   i   parametri  sopra  descritti  non  trovano
rispondenza nella gestione agevolativa prevista dalla legge regionale
n.  5/1994 in quanto il piano d'ammortamento considerato prevede rate
semestrali, il tasso di riferimento/attualizzazione e' quello fissato
per   il  settore  artigianato,  il  rapporto  tra  finanziamento  ed
investimento  e'  pari  al  100  per  cento, e soprattutto la data di
attualizzazione  del  contributo corrisponde alla data di concessione
dell'agevolazione,   come   stabilito   dall'Art.   2,  comma  3  del
regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001;
    Ritenuto  opportuno, alla luce delle considerazioni di cui sopra,
applicare  una nuova formula per attualizzare l'aiuto "de minimis" al
momento della concessione dell' agevolazione;
    Ritenuto di dover sostituire l'Art. 13 del succitato regolamento;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2699 del
29 luglio 2002;
                              Decreta:
    L'Art. 13 del "Regolamento concernente criteri e modalita' per la
concessione  degli  incentivi  previsti dall'Art. 142, comma 1, della
legge  regionale  28 aprile  1994, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni",  approvato con decreto del presidente della Regione n.
0306/Pres. dell'8 agosto 2001, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  13.  (Modalita'  di  calcolo dell'entita' di contributo) -
L'entita'  del  contributo  "de  minimis e' determinata utilizzando i
seguenti parametri:
      data  di  concessione: la data di concessione dell'agevolazione
da  parte  del  comitato  di gestione del fondo di rotazione a favore
delle  imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'Art. 8,
comma 4 del presente Regolamento;
      tasso  di  attualizzazione:  tasso di riferimento fissato dalla
commissione ed in vigore alla data di concessione dell'agevolazione;
      aiuto: sommatoria dei seguenti elementi:
        a) ammontare   dei   contributi,  determinati  in  base  alle
modalita'  di  cui all'Art. 7 del presente regolamento, relativamente
alle  sole  rate  del finanziamento gia' scadute precedentemente alla
data di concessione dell'agevolazione;
        b)   equivalente  sovvenzione  lordo  (E.S.L.)  dell'aiuto  a
scadere   ovvero   il   valore  attuale,  alla  data  di  concessione
dell'agevolazione,  dei contributi determinati in base alle modalita'
di  cui  all'Art. 7 del presente regolamento, relativamente alle rate
del finanziamento non scadute.
      Calcolo  dell'E.S.L.:  l'equivalente sovvenzione lordo e' cosi'
definito:


     n                        Ak
     ESL=E ---------------------
     k-1         (g/360+(k-1)/2)
            (1 +t att/ 100)

dove:
    n: numero rate totali da considerare;
    g:   numero   giorni   intercorsi  tra  la  data  di  concessione
dell'agevolazione e la prima rata da considerare;
    t att: tasso nominale annuo di attualizzazione; k: variabile da l
a n;
    Ak: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare".
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
le  sopraindicate  disposizioni  come  modifiche  a regolamento della
Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 5 agosto 2002
                                TONDO