(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, Art. 142, comma 1; Visto il "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione degli incentivi previsti dall'Art. 142, comma 1 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0306/Pres. dell'8 agosto 2001; Visto in particolare l'Art. 13 del succitato regolamento che, per quantificare l'entita' di contributo ai fini dell'applicazione della regola "de minimis" fa riferimento al metodo di calcolo indicato agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione di cui all'Art. 9, comma 5 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0224/Pres. del 10 maggio 1993, come richiamato dal comma 5 dell'Art. 1 del regolamento approvato con decreto del presidente della Regione n. 076/Pres. del 19 marzo 2001; Considerato che tale metodo di calcolo prevede un piano d'ammortamento lineare con rate annuali, il tasso di riferimento fissato per il settore industria, il rapporto tra finanziamento ed investimento ammissibile non superiore al 70 per cento, nonche' la data di attualizzazione del contributo coincidente alla data di stipula del contratto di mutuo; Considerato che i parametri sopra descritti non trovano rispondenza nella gestione agevolativa prevista dalla legge regionale n. 5/1994 in quanto il piano d'ammortamento considerato prevede rate semestrali, il tasso di riferimento/attualizzazione e' quello fissato per il settore artigianato, il rapporto tra finanziamento ed investimento e' pari al 100 per cento, e soprattutto la data di attualizzazione del contributo corrisponde alla data di concessione dell'agevolazione, come stabilito dall'Art. 2, comma 3 del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001; Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni di cui sopra, applicare una nuova formula per attualizzare l'aiuto "de minimis" al momento della concessione dell' agevolazione; Ritenuto di dover sostituire l'Art. 13 del succitato regolamento; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2699 del 29 luglio 2002; Decreta: L'Art. 13 del "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione degli incentivi previsti dall'Art. 142, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni", approvato con decreto del presidente della Regione n. 0306/Pres. dell'8 agosto 2001, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. (Modalita' di calcolo dell'entita' di contributo) - L'entita' del contributo "de minimis e' determinata utilizzando i seguenti parametri: data di concessione: la data di concessione dell'agevolazione da parte del comitato di gestione del fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'Art. 8, comma 4 del presente Regolamento; tasso di attualizzazione: tasso di riferimento fissato dalla commissione ed in vigore alla data di concessione dell'agevolazione; aiuto: sommatoria dei seguenti elementi: a) ammontare dei contributi, determinati in base alle modalita' di cui all'Art. 7 del presente regolamento, relativamente alle sole rate del finanziamento gia' scadute precedentemente alla data di concessione dell'agevolazione; b) equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) dell'aiuto a scadere ovvero il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione, dei contributi determinati in base alle modalita' di cui all'Art. 7 del presente regolamento, relativamente alle rate del finanziamento non scadute. Calcolo dell'E.S.L.: l'equivalente sovvenzione lordo e' cosi' definito: n Ak ESL=E --------------------- k-1 (g/360+(k-1)/2) (1 +t att/ 100) dove: n: numero rate totali da considerare; g: numero giorni intercorsi tra la data di concessione dell'agevolazione e la prima rata da considerare; t att: tasso nominale annuo di attualizzazione; k: variabile da l a n; Ak: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le sopraindicate disposizioni come modifiche a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 5 agosto 2002 TONDO