(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 36 del 4 settembre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  regionale  31 dicembre 1999, n. 30, concernente
"Gestione   ed   esercizio  dell'attivita'  venatoria  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia";
    Visto  in  particolare  l'Art. 12, comma 4, della legge regionale
medesima,  che  demanda ad un Regolamento di esecuzione la disciplina
concernente,  in  particolare,  le  condizioni  e le modalita' per il
rilascio,  il  rinnovo  e  la  revoca  dell'autorizzazione di azienda
faunistico-venatoria  e  di azienda agri-turistico-venatoria, nonche'
della creazione degli spazi naturali permanenti;
    Visto   il   regolamento   per   la   disciplina   delle  aziende
faunistico-venatorie    e   delle   aziende   agrituristico-venatorie
approvato  con  decreto  del  Presidente  della  giunta  regionale n.
0375/Pres. del 25 ottobre 2000;
    Atteso  che  l'Art.  8,  comma  72,  della  legge  regionale  del
26 febbraio  2001,  n.  4,  ha prorogato al 30 aprile 2001 il termine
ultimo  per  la presentazione delle domande di conversione in aziende
venatorie  da  parte delle riserve di caccia private e consorziali ed
ha,  altresi',  statuito  di  differire  di  dodici  mesi  dalla data
dell'autorizzazione di azienda venatoria l'obbligo previsto dall'Art.
12,  comma  2,  lettera  c)  della  legge regionale n. 30/1999 per la
creazione di spazi naturali permanenti;
    Visto  l'Art. 10, comma 2, della legge regionale n. 30/1999, come
modificato  dall'Art.  2, comma 4, della legge regionale 20 settembre
2001,  n.  4,  che  prevede  la  possibilita'  di autorizzare aziende
faunistico-venatorie  a  favore  di uno o piu' proprietari ma anche a
favore di uno o piu' conduttori;
    Ritenuto   di   modificare   ed  integrare  a  tal  proposito  il
regolamento  di  esecuzione  di cui si tratta nonche' di apportare al
medesimo   ulteriori   modifiche  resesi  necessarie  onde  risolvere
problemi  insorti  in  via  di prima applicazione delle norme in esso
contenute;
    Visto  il testo predisposto al riguardo dalla direzione regionale
delle foreste;
    Visto   l'Art.   42   dello   statuto   speciale   della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  emanato  con legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2824 del
6 agosto 2002,
                              Decreta:
    Sono approvate le modifiche ed integrazioni al regolamento per la
disciplina   delle   aziende  faunistico-venatorie  e  delle  aziende
agri-turistico-venatorie,  di  cui  all'Art. 12, comma 4, della legge
regionale  n.  30/1999,  approvato  con  decreto del Presidente della
giunta  regionale  n.  0375/Pres.  del  25 ottobre  2000,  nel  testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e di fare
osservare   dette   disposizioni  come  modifiche  e  integrazioni  a
regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il  giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 21 agosto 2002
                                TONDO