(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente "Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia"; Visto in particolare l'Art. 12, comma 4, della legge regionale medesima, che demanda ad un Regolamento di esecuzione la disciplina concernente, in particolare, le condizioni e le modalita' per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria e di azienda agri-turistico-venatoria, nonche' della creazione degli spazi naturali permanenti; Visto il regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0375/Pres. del 25 ottobre 2000; Atteso che l'Art. 8, comma 72, della legge regionale del 26 febbraio 2001, n. 4, ha prorogato al 30 aprile 2001 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conversione in aziende venatorie da parte delle riserve di caccia private e consorziali ed ha, altresi', statuito di differire di dodici mesi dalla data dell'autorizzazione di azienda venatoria l'obbligo previsto dall'Art. 12, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 30/1999 per la creazione di spazi naturali permanenti; Visto l'Art. 10, comma 2, della legge regionale n. 30/1999, come modificato dall'Art. 2, comma 4, della legge regionale 20 settembre 2001, n. 4, che prevede la possibilita' di autorizzare aziende faunistico-venatorie a favore di uno o piu' proprietari ma anche a favore di uno o piu' conduttori; Ritenuto di modificare ed integrare a tal proposito il regolamento di esecuzione di cui si tratta nonche' di apportare al medesimo ulteriori modifiche resesi necessarie onde risolvere problemi insorti in via di prima applicazione delle norme in esso contenute; Visto il testo predisposto al riguardo dalla direzione regionale delle foreste; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2824 del 6 agosto 2002, Decreta: Sono approvate le modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, di cui all'Art. 12, comma 4, della legge regionale n. 30/1999, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0375/Pres. del 25 ottobre 2000, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni come modifiche e integrazioni a regolamento della Regione. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 21 agosto 2002 TONDO