(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
         Friuli-Venezia Giulia n. 37 dell'11 settembre 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la  legge  regionale  20  novembre  2000,  n.  21, recante
"disciplina   per   il   contrassegno   dei   prodotti  agricoli  dei
Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione
dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle
strade del vino, ed in particolare il capo IV";
    Visto  l'art.  15  della  legge  regionale n. 21/2000 che prevede
l'adozione di apposito regolamento attuativo delle strade del vino ed
indica la tipologia di argomenti da disciplinare;
    Ritenuto  in  particolare,  relativamente  all'indicazione  degli
standard  di  qualita',  di individuare sia quelli minimi di qualita'
comuni  a  tutti i soggetti aderenti alle strade del vino, sia quelli
specifici  da  porre  in  capo  ai  vari soggetti protagonisti per il
settore  di  operativita' che li contraddistingue, al fine di rendere
uniforme su tutto il territorio regionale la tipologia dell'offerta;
    Ritenuto  opportuno  che  le  aziende  vitivinicole,  siano  esse
singole  che  associate, assumano rilevanza significativa sia in seno
ai  comitati  promotori,  sia  in  seno ai comitati di gestione e che
pertanto  la  loro  rappresentativita'  nell'ambito  degli stessi sia
preminente;
    Visto  il  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n.  228  ed in
particolare  l'art. 3 che ricomprende fra le attivita' agrituristiche
di  cui  alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 anche la degustazione dei
prodotti  aziendali,  ivi  inclusa la mescita del vino ai sensi della
legge 27 luglio 1999, n. 268;
    Considerato  che  l'obiettivo di un'azienda vitivinicola aderente
alle strade del vino e' quello di far conoscere la propria produzione
enologica  e  che pertanto il vino per la degustazione deve essere di
produzione  aziendale,  e ritenuto che nel caso l'accoglienza preveda
anche  la somministrazione di spuntini in concomitanza degli assaggi,
detti  prodotti  devono  essere ricompresi tra quelli tipici D.O.P. e
I.G.P.  della  Regione  nonche'  tra  quelli  tradizionali  di cui al
decreto  ministeriale  8 settembre 1999, n. 350, come individuati dal
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  del
18 luglio  2000  e  che  gli  stessi  non rientrano nel calcolo delle
percentuali   previste   dalla  legge  regionale  n.  25/1996  e  suo
regolamento di attuazione;
    Atteso  che  il  comitato  promotore  delle  strade  del  vino si
costituisce tra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge
regionale  n.  21/2000  e  che  al  fine  di  dare  una significativa
rappresentativita'  del  mondo  vitivinicolo  al  suddetto organismo,
nonche' per favorire la costituzione in Regione di soggetti promotori
e  gestori  delle strade del vino di rilevanza significativa, e' bene
che  allo  stesso,  nella  fase  costitutiva,  aderiscano non meno di
quindici  aziende  vitivinicole  ed  almeno  cinque  dei soggetti tra
quelli  indicati  al  comma  2 del gia' citato art. 16, ad esclusione
degli enti locali e delle camere di commercio;
    Ritenuto  necessario, al fine del riconoscimento della strada del
vino,   fornire   indicazioni   ai   comitati   promotori   circa  la
documentazione da presentare alla amministrazione regionale nonche' i
contenuti minimi del disciplinare delle strade stesse;
    Ritenuto  che  i  comitati  di  gestione di cui all'art. 17 della
legge   regionale   n.   21/2000  rivestono  la  forma  di  organismi
associativi  senza  scopo  di lucro di cui all'art. 36 e seguenti del
codice  civile  e  che  la loro costituzione abbia luogo a mezzo atto
pubblico registrato;
    Considerato  che  i  contributi  concedibili ai soggetti previsti
dall'art.   21  della  legge  regionale  n.  21/2000  sono  in  parte
riconducibili agli aiuti di Stato e che pertanto, come previsto dagli
orientamenti  comunitari  nel  settore  agricolo  (2000/C28/02) del 1
febbraio  2000  si  rende  necessario  notificare  il  regolamento di
attuazione  ai  sensi  dell'art.  88,  paragrafo 3 del Trattato della
Comunita'  europea  non  essendo  stata notificata la legge regionale
stessa;
    Ritenuto al fine di non rallentare l'avvio dei comitati promotori
delle  strade  del  vino di dare corso all'attuazione del regolamento
previsto  dall'art. 15 con due atti regolamentari autonomi, separando
la  fase  amministrativa  di  riconoscimento  dei  soggetti gestori e
attuatori  delle  strade del vino da quella contributiva per la quale
si  rende  necessario  procedere  alla notifica dell'atto stesso alla
commissione delle Comunita' europee;
    Vista   la   legge  regionale  20 marzo  2000,  n.  7  che  detta
disposizioni  in  materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso;
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2686 del
29 luglio 2002;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  "regolamento  di  attuazione del capo IV della
legge  regionale  20 novembre  2000,  n.  21 realizzazione strade del
vino"  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    Trieste, 9 agosto 2002
                                TONDO