(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 dell'11 settembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, recante "disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli dei Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle strade del vino, ed in particolare il capo IV"; Visto l'art. 15 della legge regionale n. 21/2000 che prevede l'adozione di apposito regolamento attuativo delle strade del vino ed indica la tipologia di argomenti da disciplinare; Ritenuto in particolare, relativamente all'indicazione degli standard di qualita', di individuare sia quelli minimi di qualita' comuni a tutti i soggetti aderenti alle strade del vino, sia quelli specifici da porre in capo ai vari soggetti protagonisti per il settore di operativita' che li contraddistingue, al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale la tipologia dell'offerta; Ritenuto opportuno che le aziende vitivinicole, siano esse singole che associate, assumano rilevanza significativa sia in seno ai comitati promotori, sia in seno ai comitati di gestione e che pertanto la loro rappresentativita' nell'ambito degli stessi sia preminente; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ed in particolare l'art. 3 che ricomprende fra le attivita' agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 anche la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268; Considerato che l'obiettivo di un'azienda vitivinicola aderente alle strade del vino e' quello di far conoscere la propria produzione enologica e che pertanto il vino per la degustazione deve essere di produzione aziendale, e ritenuto che nel caso l'accoglienza preveda anche la somministrazione di spuntini in concomitanza degli assaggi, detti prodotti devono essere ricompresi tra quelli tipici D.O.P. e I.G.P. della Regione nonche' tra quelli tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, come individuati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 18 luglio 2000 e che gli stessi non rientrano nel calcolo delle percentuali previste dalla legge regionale n. 25/1996 e suo regolamento di attuazione; Atteso che il comitato promotore delle strade del vino si costituisce tra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 21/2000 e che al fine di dare una significativa rappresentativita' del mondo vitivinicolo al suddetto organismo, nonche' per favorire la costituzione in Regione di soggetti promotori e gestori delle strade del vino di rilevanza significativa, e' bene che allo stesso, nella fase costitutiva, aderiscano non meno di quindici aziende vitivinicole ed almeno cinque dei soggetti tra quelli indicati al comma 2 del gia' citato art. 16, ad esclusione degli enti locali e delle camere di commercio; Ritenuto necessario, al fine del riconoscimento della strada del vino, fornire indicazioni ai comitati promotori circa la documentazione da presentare alla amministrazione regionale nonche' i contenuti minimi del disciplinare delle strade stesse; Ritenuto che i comitati di gestione di cui all'art. 17 della legge regionale n. 21/2000 rivestono la forma di organismi associativi senza scopo di lucro di cui all'art. 36 e seguenti del codice civile e che la loro costituzione abbia luogo a mezzo atto pubblico registrato; Considerato che i contributi concedibili ai soggetti previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 21/2000 sono in parte riconducibili agli aiuti di Stato e che pertanto, come previsto dagli orientamenti comunitari nel settore agricolo (2000/C28/02) del 1 febbraio 2000 si rende necessario notificare il regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del Trattato della Comunita' europea non essendo stata notificata la legge regionale stessa; Ritenuto al fine di non rallentare l'avvio dei comitati promotori delle strade del vino di dare corso all'attuazione del regolamento previsto dall'art. 15 con due atti regolamentari autonomi, separando la fase amministrativa di riconoscimento dei soggetti gestori e attuatori delle strade del vino da quella contributiva per la quale si rende necessario procedere alla notifica dell'atto stesso alla commissione delle Comunita' europee; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2686 del 29 luglio 2002; Decreta: E' approvato il "regolamento di attuazione del capo IV della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 realizzazione strade del vino" nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 9 agosto 2002 TONDO