(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
         Friuli-Venezia Giulia n. 37 dell'11 settembre 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante "testo unico
delle  norme  in  materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso",  il  cui  art.  30  prevede che i criteri e le modalita' ai
quali  l'amministrazione  regionale deve attenersi per la concessione
di  incentivi  sono predeterminati con regolamento, qualora non siano
gia' previsti dalla legge;
    Vista  la  legge  regionale  n.  9/1999,  art.  23, che autorizza
l'amministrazione  regionale  a costituire presso il Mediocredito del
Friuli-Venezia   Giulia   S.p.a.   un   fondo   dotato  di  autonomia
patrimoniale  e finanziaria nella forma della gestione fuori bilancio
per  l'attivazione  di  agevolazioni  da  concedersi,  tramite banche
convenzionate  con  lo  stesso  ovvero  direttamente,  a  privati  in
possesso  dei  requisiti  previsti dalla legge regionale n. 75/1982 e
successive   modifiche   ed   integrazioni,  per  interventi  edilizi
destinati  all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero
al  recupero o suo completamento di alloggi aventi le caratteristiche
di edilizia residenziale pubblica;
    Ritenuto  di  adottare  il  "regolamento  recante  integrazioni e
modifiche   dei  criteri  e  delle  modalita'  di  concessione  delle
agevolazioni  previste  dall'art.  23 della legge regionale 20 aprile
1999,  n.  9,  e  successive  modifiche ed integrazioni, per il bando
2002";
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 2842 del 6
agosto 2002;
                              Decreta:
    E' approvato il "regolamento recante integrazioni e modifiche dei
criteri  e delle modalita' di concessione delle agevolazioni previste
dall'art. 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, e successive
modifiche  ed integrazioni, per il bando 2002", nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 9 agosto 2002
                                TONDO