(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
     Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 18 settembre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Premesso   che,  ai  sensi  dell'Art.  2  della  legge  regionale
26 agosto  1996, n. 36, come sostituito dall'Art. 158, comma 2, della
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, l'amministrazione regionale e'
autorizzata  a  erogare  al  Mediocredito  del  Friuli-Venezia Giulia
S.p.a.  disponibilita' finanziarie da destinare a contributi in conto
interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a
condizioni   agevolate,  nel  rispetto  dei  limiti  e  dei  principi
stabiliti  dal  diritto  comunitario,  a favore delle piccole e medie
imprese  commerciali, turistiche e di servizi non eccedenti il limite
di euro 2.000.000;
    Considerato  che  il comma 3 del citato Art. 2 stabilisce che con
regolamento  adottato  con  decreto  del Presidente della Regione, su
conforme  deliberazione  della  giunta  regionale,  sono  definiti  i
criteri,  la procedura e le modalita', compresi quelli concernenti il
calcolo   dei   contributi  attualizzati  per  la  concessione  delle
agevolazioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 dello stesso articolo, tenuto
conto  di  quanto  stabilito  dall'Art.  47  del  decreto legislativo
10 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
    Ritenuto    di   procedere   all'approvazione   del   regolamento
concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione delle
agevolazioni  previste  dall'Art.  2  della legge regionale 26 agosto
1996,  n.  36,  come  sostituito  dall'Art. 158, comma 2, della legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2490 del
12 luglio  2002,  come modificata con successiva delibera n. 2675 del
29 luglio 2002;
                              Decreta:
      E'  approvato  il  "regolamento  concernente  i  criteri  e  le
modalita'  per la concessione delle agevolazioni previste dall'Art. 2
della   legge  regionale  26 agosto  1996,  n.  36,  come  sostituito
dall'Art. 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2",
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e fare osservare
come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 21 agosto 2002
                                TONDO
Regolamento  concernente  i criteri e le modalita' per la concessione
   delle  agevolazioni  previste  dall'Art.  2  della legge regionale
   26 agosto  1996,  n.  36,  come sostituito dall'Art. 158, comma 2,
   della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.
                               Art. 1.
                        Contenuti e finalita'
    1.  Il  presente  regolamento disciplina i criteri e le modalita'
per  la  concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'Art. 2
della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed
integrazioni,  di  seguito  denominata  "legge regionale", cui devono
attenersi:
      a) il  comitato  di  gestione del fondo speciale di rotazione a
favore  delle  imprese  commerciali,  turistiche  e  di  servizio del
Friuli-Venezia  Giulia  di  cui  all'Art.  106  della legge regionale
9 novembre 1998, n. 13, di seguito denominato "comitato", ai sensi di
quanto  disposto  dall'Art.  13, commi 51 e 52, della legge regionale
3 luglio 2000, n. 13;
      b) mediocredito  del  Friuli-Venezia  Giulia S.p.a. - Udine, di
seguito denominato "Mediocredito";
      c) le  banche  iscritte all'albo di cui all'Art. 13 del decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n. 385, abilitate ad operare previa
sottoscrizione  di  apposita convenzione con mediocredito, di seguito
denominate "Banche";
      d) le  societa'  esercenti  attivita'  di locazione finanziaria
iscritte  all'albo  di  cui  all'Art.  107  del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, abilitate ad operare previa sottoscrizione di
apposita   convenzione   con   Mediocredito,  di  seguito  denominate
"societa'".