(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 18 settembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che, ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'Art. 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, l'amministrazione regionale e' autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. disponibilita' finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi non eccedenti il limite di euro 2.000.000; Considerato che il comma 3 del citato Art. 2 stabilisce che con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sono definiti i criteri, la procedura e le modalita', compresi quelli concernenti il calcolo dei contributi attualizzati per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, tenuto conto di quanto stabilito dall'Art. 47 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni; Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni previste dall'Art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'Art. 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2490 del 12 luglio 2002, come modificata con successiva delibera n. 2675 del 29 luglio 2002; Decreta: E' approvato il "regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni previste dall'Art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'Art. 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e fare osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 21 agosto 2002 TONDO Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni previste dall'Art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'Art. 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. Art. 1. Contenuti e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'Art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominata "legge regionale", cui devono attenersi: a) il comitato di gestione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'Art. 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di seguito denominato "comitato", ai sensi di quanto disposto dall'Art. 13, commi 51 e 52, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13; b) mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. - Udine, di seguito denominato "Mediocredito"; c) le banche iscritte all'albo di cui all'Art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, abilitate ad operare previa sottoscrizione di apposita convenzione con mediocredito, di seguito denominate "Banche"; d) le societa' esercenti attivita' di locazione finanziaria iscritte all'albo di cui all'Art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, abilitate ad operare previa sottoscrizione di apposita convenzione con Mediocredito, di seguito denominate "societa'".