(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 18 settembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 concernente "disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002)"; Visto in particolare l'art. 8, comma 47 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari all'80% della spesa ammissibile per la successione di impresa tra l'imprenditore artigiano ed un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno 2 anni al momento della successione; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"; e in particolare l'art. 30, ai sensi del quale i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Ritenuto pertanto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalita' nella forma regolamentare; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2698 del 29 luglio 2002; Decreta: E' approvato il "regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a favorirne la continuita'", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 21 agosto 2002 TONDO