(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 17 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Rinvio alle norme generali sugli enti regionali 1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, e' sostituito dal seguente: "4. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le leggi riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e in particolare la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge regionale 19 novembre 1998, n. 31.".