(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del
                           17 agosto 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
           Rinvio alle norme generali sugli enti regionali
    1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1999, n.
24, e' sostituito dal seguente:
    "4.  Per  tutto  quanto  non diversamente disposto dalla presente
legge,  si applicano le leggi riguardanti gli enti pubblici regionali
non  aventi  natura  economica  e in particolare la legge regionale 3
maggio  1995,  n.  11, la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e la
legge  regionale  23  agosto  1995,  n.  20. I regolamenti interni di
organizzazione  e funzionamento dell'ente sono redatti sulla base dei
principi  e  dei  criteri generali contenuti nella legge regionale 19
novembre 1998, n. 31.".