(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 17 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Gli enti e le pubbliche amministrazioni, richiamati negli articoli 1 e 11, penultimo comma della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, che intendono appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale sono tenuti all'applicazione delle seguenti disposizioni per la validita' dell'intero procedimento.