(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del
                           17 agosto 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.  Gli  enti  e  le  pubbliche amministrazioni, richiamati negli
articoli  1  e  11,  penultimo  comma della legge regionale 22 aprile
1987,  n.  24,  che  intendono  appaltare,  concedere  o  affidare la
realizzazione  di  lavori  pubblici  che  si svolgono nell'ambito del
territorio  regionale  sono  tenuti  all'applicazione  delle seguenti
disposizioni per la validita' dell'intero procedimento.