(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del
                          27 febbraio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a
    1. La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, favorisce
e promuove la diffusione dell'attivita' sportiva e motorio-ricreativa
ed  opera  per  garantire  a  tutti i cittadini che l'esercizio della
pratica  sportiva  sia  uno  strumento  per  il  miglioramento  ed il
mantenimento  delle  condizioni  psicofisiche  della  persona, per la
tutela  della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle
relazioni sociali.
    2.  La  realizzazione  delle  finalita'  di  cui  al  comma 1, e'
garantita  attraverso  la  partecipazione  a  grandi eventi sportivi,
nonche' tramite la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni
scolastiche,  il comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e le
associazioni, anche di volontariato, operanti nel settore sportivo.
    3.  Le  discipline  sportive  e motorie svolte sotto il controllo
delle  federazioni  sportive  nazionali  del C.O.N.I. e degli enti di
promozione e propaganda sportiva riconosciuti, sono regolamentate con
specifica normativa nazionale e regionale.