(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 3 aprile 2002) Il consiglio regionale ha approvato. La Corte costituzionale si e' pronunciata con sentenza n. 17 del 28 gennaio-6 febbraio 2002 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 1. Alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), modifidata con legge regionale 21 aprile 1995, n. 32, sono apportate le modificazioni e le integrazioni indicate nei seguenti commi. 2. Il comma 6 dell'art. 47 e' sostituito dal seguente: "6. A decorrere, dal 1 luglio 2001 e fino all'approvazione dei relativi piani i parchi naturali regionali di Montemarcello-Magra, di Portofino, dell'Aveto, dell'Antola e del Beigua sono classificati parco naturale regionale ad ogni effetto per l'intera estensione con il divieto, inoltre, di realizzare nuove costruzioni, trasformare quelle esistenti nonche' di eseguire qualsiasi mutazione dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici e sulle finalita' dell'area protetta.". 3. Dopo il comma 6 dell'art. 47 e' inserito il seguente: "6-bis. Fino all'entrata in vigore dei relativi piani, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo, sono transitoriamente classificate parco naturale regionale le parti del territorio dei parchi regionali di cui all'art. 14, per le quali sia comunque vigente un regime di tutela conforme alla legge n. 394/1991, riconosciute nell'elenco ufficiale delle aree protette di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) della stessa legge. Sono fatti salvi comunque gli effetti urbanistici derivanti dai vigenti piani delle aree protette.". 4. Il comma 8 dell'art. 47 e' abrogato.