(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 3
                            aprile 2002)

Il  consiglio  regionale  ha approvato. La Corte costituzionale si e'
    pronunciata con sentenza n. 17 del 28 gennaio-6 febbraio 2002

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12
    1.  Alla  legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle
aree protette), modifidata con legge regionale 21 aprile 1995, n. 32,
sono  apportate  le  modificazioni  e  le  integrazioni  indicate nei
seguenti commi.
    2. Il comma 6 dell'art. 47 e' sostituito dal seguente:
    "6.  A  decorrere,  dal 1 luglio 2001 e fino all'approvazione dei
relativi piani i parchi naturali regionali di Montemarcello-Magra, di
Portofino,  dell'Aveto,  dell'Antola  e  del Beigua sono classificati
parco  naturale regionale ad ogni effetto per l'intera estensione con
il  divieto,  inoltre,  di  realizzare nuove costruzioni, trasformare
quelle    esistenti   nonche'   di   eseguire   qualsiasi   mutazione
dell'utilizzazione  dei  terreni  con  destinazione diversa da quella
agricola   e   quant'altro   possa   incidere  sulla  morfologia  del
territorio,  sugli  equilibri  ecologici, idraulici e idrogeologici e
sulle finalita' dell'area protetta.".
    3. Dopo il comma 6 dell'art. 47 e' inserito il seguente:
    "6-bis.  Fino  all'entrata  in  vigore  dei relativi piani, fatta
salva  l'ipotesi  di  cui  al  comma  6  del  presente articolo, sono
transitoriamente  classificate  parco naturale regionale le parti del
territorio  dei parchi regionali di cui all'art. 14, per le quali sia
comunque vigente un regime di tutela conforme alla legge n. 394/1991,
riconosciute   nell'elenco  ufficiale  delle  aree  protette  di  cui
all'art.  3, comma 4, lettera c) della stessa legge. Sono fatti salvi
comunque  gli  effetti  urbanistici derivanti dai vigenti piani delle
aree protette.".
    4. Il comma 8 dell'art. 47 e' abrogato.