(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 3
                            aprile 2002)

Il  consiglio  regionale  ha approvato. La Corte costituzionale si e'
    pronunciata con sentenza n. 17 del 28 gennaio-6 febbraio 2002

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
     Modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12
    1.  Alla  legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle
aree  protette), modificata con la legge regionale 21 aprile 1995, n.
32,  e  con  la  deliberazione  legislativa  approvata  dal consiglio
regionale  nella  seduta  dell'11  agosto  2000,  sono  apportate  le
modificazioni e le integrazioni indicate nei seguenti commi.
    2.   La   rubrica  dell'art.  3  e'  sostituita  dalla  seguente:
"(Classificazione  delle  aree  protette  regionali  e altre forme di
tutela del territorio).".
    3.  Al  comma  1  dell'art. 3, dopo la parola "destinazione" sono
inserite  le  seguenti  parole:  "e  in conformita' alle norme quadro
della legge 6 dicembre 1991, n. 394".
    Dopo il comma 1 del medesimo articolo e' inserito il seguente:
    "1-bis. In adesione alle Linee guida per le categorie di gestione
delle  aree  protette  elaborate  dall'IUCN  - The World Conservation
Union  e  al  fine  di  tutelare  e  valorizzaze piu' estese parti di
territorio regionale, e' altresi' individuato il paesaggio protetto .
In  tali ambiti, il cui elevato pregio ambientale e' testimonianza di
civilta'  quale  equilibrata interazione tra natura e attivita' umane
tradizionali,  le  azioni di conservazione attiva si integrano con lo
sviluppo  delle attivita' compatibili e dei servizi per la fruizione,
in un quadro di pianificazione e gestione unitario e sinergico con il
parco naturale regionale.".
    4. Il comma 4 dell'art. 18 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Il piano puo' prevedere una nuova diversa perimetrazione del
parco  naturale  regionale e del paesaggio protetto vincolando, nelle
sue   indicazioni   di   carattere  prescrittivo,  la  pianificazione
territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto
di  integrazione  della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza
su di essa.".
    5. Il comma 5 dell'art. 18 e' sostituito dal seguente:
    "5.  I  confini  di  cui  al  comma  4  sono  resi definitivi con
l'entrata in vigore del piano.".
    6. Il comma 1 dell'art. 20 e' sostituito dal seguente:
    "1. Il piano definisce l'organizzazione generale del territorio e
la   sua  eventuale  articolazione  in  parco  naturale  regionale  e
paesaggio  protetto,  prevedendo  forme  di  uso e tutela e indicando
vincoli e proposizioni appropriati ai diversi pregi e caratteristiche
ambientali, con riferimento, per il parco naturale regionale, ad ogni
singola parte di seguito chiamata fascia di protezione.".
    7.  Al comma 6-bis dell'art. 47 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
    "Le   restanti   parti   di   territorio   sono  transitoriamente
classificate  paesaggio  protetto  e ad esse si applicano le norme di
cui all'art. 42 e al comma 3 del presente articolo.".
    8. Il comma 8 dell'art. 47 e' soppresso.