(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 2
                            maggio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 5
    1. Il comma 4 dell'Art. 5 della legge regionale 16 febbraio 1987,
n.  3  (testo  unico  concernente il trattamento economico e il fondo
mutualistico   interno   dei  Consiglieri  regionali),  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
    "4.   Le   disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  trovano
applicazione anche per le missioni effettuate all'estero.".