(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 2 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'art. 5 1. Il comma 4 dell'Art. 5 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le missioni effettuate all'estero.".