(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 2
                            maggio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
        Disposizioni transitorie per le domande di contributo
    1.  Il  termine per la presentazione delle domande di contributi,
di cui all'Art. 6, comma 1, della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7
(norme  per  la  promozione  culturale) e successive modificazioni ed
integrazioni, e' riaperto sino al sessantesimo giorno successivo alla
data  d'entrata  in  vigore  del  programma pluriennale di promozione
culturale 2001-2003.
    2.  La  riapertura dei termini di cui al comma 1 e' limitata alle
iniziative di promozione culturale da realizzarsi nel corso dell'anno
2002.