(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 2 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni transitorie per le domande di contributo 1. Il termine per la presentazione delle domande di contributi, di cui all'Art. 6, comma 1, della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (norme per la promozione culturale) e successive modificazioni ed integrazioni, e' riaperto sino al sessantesimo giorno successivo alla data d'entrata in vigore del programma pluriennale di promozione culturale 2001-2003. 2. La riapertura dei termini di cui al comma 1 e' limitata alle iniziative di promozione culturale da realizzarsi nel corso dell'anno 2002.