(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Liguria n. 11 del 24 luglio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali
in  materia  di  usi  civici,  con la presente legge la Regione detta
alcune prime norme al fine di disciplinare le funzioni amministrative
in   materia   di  usi  civici  trasferite,  per  la  verifica  della
consistenza  delle terre di uso civico per recuperarle alle finalita'
previste  dalla  legge  16 giugno 1927, n. 1766 (conversione in legge
del   regio   decreto   22   maggio  1924,  n.  751,  riguardante  il
riordinamento degli usi civici del Regno, del regio decreto 28 agosto
1924,  n.  1484,  che  modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio
1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga
i  termini  assegnati  dall'art.  2 del regio decreto-legge 22 maggio
1924,  n.  751)  ed  al  fine  di  renderle  uno strumento volto allo
sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attivita' economiche
delle zone rurali, nonche' alla tutela e valorizzazione ambientale ai
sensi  dell'art.  146, e seguenti, del decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia
di  beni  culturali  e  ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352).
    2.  Con  apposito  regolamento  la  giunta  regionale, sentita la
commissione   consiliare  competente,  stabilisce  le  modalita'  per
l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.