(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 24 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, con la presente legge la Regione detta alcune prime norme al fine di disciplinare le funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite, per la verifica della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle alle finalita' previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751) ed al fine di renderle uno strumento volto allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attivita' economiche delle zone rurali, nonche' alla tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'art. 146, e seguenti, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352). 2. Con apposito regolamento la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.