(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del
                           28 agosto 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge  regionale  3 marzo  1994,  n.  10  "Norme per
                  l'edilizia residenziale pubblica"

    1. Dopo l'Art. 3 e' inserito il seguente articolo:
    "Art. 3-bis (Soppressione della gestione speciale di cui all'Art.
10  del  decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1036  "Norme  per  la  riorganizzazione delle amministrazioni e degli
enti  pubblici  operanti  nel  settore  della  edilizia  residenziale
pubblica").  - 1. La gestione speciale di cui all'Art. 10 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  1036/1972  e'  soppressa e le
relative somme rimangono nella disponibilita' delle A.R.T.E.
    2.  La  giunta  regionale  definisce i criteri e gli indirizzi di
contabilizzazione   e  di  utilizzo  delle  entrate  derivanti  dalla
gestione del patrimonio pubblico.
    3.  Le  A.R.T.E.  predispongono  i  piani di utilizzo delle somme
attualmente  contabilizzate  nella  gestione  speciale  e  di  quelle
derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico secondo i criteri di
cui al comma 2. Tali piani sono sottoposti alla funzione di controllo
della  giunta  regionale concernente gli atti ricompresi nell'Art. 12
lettera  e),  della  legge  regionale  12 marzo  1998,  n.  9  (nuovo
ordinamento  degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e
riordino  delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai
lavori pubblici)".
    2. Le lettere f) e g) dell'Art. 6, comma 1, della legge regionale
n. 10/1994 sono sostituite dalle seguenti:
      "f)   reddito   annuo  complessivo  del  nucleo  familiare  non
superiore  al  limite  stabilito in base alle vigenti disposizioni di
legge.
    Nel  caso  di  nubendi  viene  considerato il reddito complessivo
della coppia, che deve formarsi entro sei mesi dall'assegnazione;
      "h) condizione  di  non  aver ceduto in tutto o in parte, fuori
dei  casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in
precedenza  in  locazione  semplice e, comunque, di non essere ancora
assegnatario  di  alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica o di
proprieta' di ente pubblico;".
    3.  Dopo  la  lettera  g), del comma 1 dell'Art. 6 e' inserita la
seguente:
      "h) assenza  di  debiti,  nei  confronti  di  enti  gestori  di
patrimonio  pubblico,  per  canoni  di  locazione, servizi accessori,
rimborsi,   danni  o  indennita'  in  relazione  all'assegnazione  in
locazione di alloggi pubblici o alla loro occupazione senza titolo.".
    4.  La  lettera  c), del comma 4 dell'art. 25 e' sostituita dalla
seguente:
      "c) dei  discendenti  in  linea retta e dei collaterali sino al
terzo  grado  o  dei  componenti  di  cui all'Art. 6 comma 4, seconda
alinea,  ultrasessantacinquenni, se ricorre la condizione di cui alla
lettera b);".
    5. Il comma 8 dell'Art. 25 e' sostituito dal seguente:
    "8.  Agli  effetti  del  presente articolo, al caso di decesso e'
equiparato   ogni   altro  caso  che  comporti  l'allontanamento  non
temporaneo dell'assegnatario.".
    6. L'ultimo periodo del comma 5, dell'Art. 31 e' soppresso.
    7. Dopo l'Art. 66 e' inserito il seguente articolo:
    "Art.  66-bis  (Deroghe  inerenti  l'attuazione  di  programmi di
riqualificazione).   -  1. La  giunta  regionale,  nelle  ipotesi  di
programmi   di   riqualificazione  di  ambiti  urbani  di  preminente
interesse  pubblico, stabilisce le deroghe ai criteri previsti per la
concessione  di contributi di edilizia agevolata e per l'assegnazione
in   locazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,
necessarie  ai  fini  della  soluzione  dei  problemi  abitativi  dei
soggetti coinvolti nei programmi stessi.".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 26 luglio 2002
                              BIASOTTI