(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 28 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" 1. Dopo l'Art. 3 e' inserito il seguente articolo: "Art. 3-bis (Soppressione della gestione speciale di cui all'Art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 "Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica"). - 1. La gestione speciale di cui all'Art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972 e' soppressa e le relative somme rimangono nella disponibilita' delle A.R.T.E. 2. La giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi di contabilizzazione e di utilizzo delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico. 3. Le A.R.T.E. predispongono i piani di utilizzo delle somme attualmente contabilizzate nella gestione speciale e di quelle derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico secondo i criteri di cui al comma 2. Tali piani sono sottoposti alla funzione di controllo della giunta regionale concernente gli atti ricompresi nell'Art. 12 lettera e), della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)". 2. Le lettere f) e g) dell'Art. 6, comma 1, della legge regionale n. 10/1994 sono sostituite dalle seguenti: "f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite stabilito in base alle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di nubendi viene considerato il reddito complessivo della coppia, che deve formarsi entro sei mesi dall'assegnazione; "h) condizione di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice e, comunque, di non essere ancora assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica o di proprieta' di ente pubblico;". 3. Dopo la lettera g), del comma 1 dell'Art. 6 e' inserita la seguente: "h) assenza di debiti, nei confronti di enti gestori di patrimonio pubblico, per canoni di locazione, servizi accessori, rimborsi, danni o indennita' in relazione all'assegnazione in locazione di alloggi pubblici o alla loro occupazione senza titolo.". 4. La lettera c), del comma 4 dell'art. 25 e' sostituita dalla seguente: "c) dei discendenti in linea retta e dei collaterali sino al terzo grado o dei componenti di cui all'Art. 6 comma 4, seconda alinea, ultrasessantacinquenni, se ricorre la condizione di cui alla lettera b);". 5. Il comma 8 dell'Art. 25 e' sostituito dal seguente: "8. Agli effetti del presente articolo, al caso di decesso e' equiparato ogni altro caso che comporti l'allontanamento non temporaneo dell'assegnatario.". 6. L'ultimo periodo del comma 5, dell'Art. 31 e' soppresso. 7. Dopo l'Art. 66 e' inserito il seguente articolo: "Art. 66-bis (Deroghe inerenti l'attuazione di programmi di riqualificazione). - 1. La giunta regionale, nelle ipotesi di programmi di riqualificazione di ambiti urbani di preminente interesse pubblico, stabilisce le deroghe ai criteri previsti per la concessione di contributi di edilizia agevolata e per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, necessarie ai fini della soluzione dei problemi abitativi dei soggetti coinvolti nei programmi stessi.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 26 luglio 2002 BIASOTTI