(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 18 del 1 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Alla fine del secondo comma dell'art. 5 le parole: "e comunque in possesso ... ... ..." fino alle parole: "... della presente legge." sono abrogate. 2. Alla fine dell'art. 5, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma. "5. Tutti i subentri successivi al decreto legislativo n. 509/92 sono da considerare come nuove autorizzazioni.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 2 ottobre 2002 CHIARAVALLOTI