(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  2  al  Bollettino ufficiale della
             Regione Calabria n. 18 del 1 ottobre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Alla fine del secondo comma dell'art. 5 le parole: "e comunque
in  possesso  ...  ...  ..."  fino  alle  parole: "... della presente
legge." sono abrogate.
    2.  Alla  fine  dell'art.  5,  dopo  il  comma  4, e' aggiunto il
seguente comma.
    "5.  Tutti i subentri successivi al decreto legislativo n. 509/92
sono da considerare come nuove autorizzazioni.".
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 2 ottobre 2002
                            CHIARAVALLOTI