(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 18 del 1 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, cosi' come modificata dalla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettra a) dell'art. 9 le parole "entro il 31gennaio 2001" sono sostituite dalle parole "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2002"; b) all'art. 9 e' reinserita la lettera b) nel seguente testo: "per il periodo 1 agosto - 31 dicembre 2002, l'incentivo per ogni rapporto stabilizzato, e' determinato dalla Giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili alla data del 1 agosto 2002 e a tal uopo accreditate dal Ministero del lavoro, fermo restando il tetto massimo di Euro 15.493,71 (quidicimilaquattrocentonovantatre/71)"; c) la lettera a) dell'art. 10, e' cosi' sostituita: "10 per cento di quanto spettante per ogni rapporto non stabilizzato, che i soggetti utilizzatori sono obbligati ad integrare a favore dei lavotatori LSU, LPU utilizzati in forza delle convenzioni".