(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  2  al  Bollettino ufficiale della
             Regione Calabria n. 18 del 1 ottobre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Alla  legge  regionale  30  gennaio  2001,  n.  4, cosi' come
modificata  dalla  legge  regionale  10  dicembre  2001,  n. 36, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a)  alla  lettra  a)  dell'art. 9 le parole "entro il 31gennaio
2001"  sono  sostituite  dalle  parole  "dal 1 gennaio al 31 dicembre
2002";
      b)  all'art.  9 e' reinserita la lettera b) nel seguente testo:
"per  il  periodo  1  agosto - 31 dicembre 2002, l'incentivo per ogni
rapporto  stabilizzato,  e'  determinato  dalla Giunta regionale, nei
limiti  delle  risorse finanziarie disponibili alla data del 1 agosto
2002  e  a  tal  uopo  accreditate  dal  Ministero  del lavoro, fermo
restando      il      tetto     massimo     di     Euro     15.493,71
(quidicimilaquattrocentonovantatre/71)";
      c)  la  lettera  a)  dell'art. 10, e' cosi' sostituita: "10 per
cento  di  quanto spettante per ogni rapporto non stabilizzato, che i
soggetti  utilizzatori  sono  obbligati  ad  integrare  a  favore dei
lavotatori LSU, LPU utilizzati in forza delle convenzioni".