(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 50 del 21 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed obiettivi 1. La presente legge si applica nei comuni della Campania nel cui territorio ricadono strutture, insediamenti e impianti urbanistici o parti di nuclei urbani di interesse storico, artistico ed ambientale, come classificati nell'art. 2, ed ha i seguenti obiettivi: a) conservare e valorizzare i beni, non archeologici, di cui innanzi ed i contesti urbanistici e paesaggistici nei quali sono inseriti; b) disciplinare, in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di controlli ed interventi sui beni culturali ed in particolare, dall'Art. 158 della stessa legge, il restauro, il decoro e l'attintatura, sia delle superfici esterne di edifici civili di interesse strorico, artistico ed ambientale, sia delle cortine urbane nei centri storici della Campania, al fine di ridurre il degrado del patrimonio edilizio per gli immobili aventi oltre 50 anni. 2. Gli inteventi ed i progetti di conservazione e valorizzazione dei beni sono approvati e ammessi a contributo nell'ambito di programmi di valorizzazione, comprendenti il centro, o i centri o i nuclei di un medesimo comune o di loro consorzi, da approvarsi con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 12. 3. Il recupero dei centri di cui al comma 1: a) promuovere la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale, attreaverso la salvaguardia della presenza antropica, in quanto presupposto per la conservazione dell'identita' storico-culturale dei centri stessi; b) persegue la riqualificazone ed il recupero strutturale, ambientale e conservativo, nonche' un adeguamento degli standards di qualita' abitative dei centri storici, anche attraverso un complesso integrato ed organico di interventi riguardanti le funzioni ed i servizi urbani; c) utilizza forme e procedure di attuazione e di gestione diretta dei programmi di recupero, attraverso l'intervento pubblico e privato, nel rispetto della normativa vigente in materia. 4. Il contributo finanziario, per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, e' assegnato con priorita' agli interventi presentati dai comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti.