(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Campania n. 50 del 21 ottobre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Finalita' ed obiettivi
    1. La presente legge si applica nei comuni della Campania nel cui
territorio  ricadono strutture, insediamenti e impianti urbanistici o
parti di nuclei urbani di interesse storico, artistico ed ambientale,
come classificati nell'art. 2, ed ha i seguenti obiettivi:
      a)  conservare  e  valorizzare i beni, non archeologici, di cui
innanzi  ed  i  contesti  urbanistici  e paesaggistici nei quali sono
inseriti;
      b)  disciplinare,  in  armonia  con quanto previsto dal decreto
legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,  in materia di controlli ed
interventi  sui beni culturali ed in particolare, dall'Art. 158 della
stessa  legge,  il  restauro,  il  decoro  e l'attintatura, sia delle
superfici  esterne di edifici civili di interesse strorico, artistico
ed  ambientale,  sia  delle  cortine  urbane nei centri storici della
Campania,  al  fine di ridurre il degrado del patrimonio edilizio per
gli immobili aventi oltre 50 anni.
    2.  Gli inteventi ed i progetti di conservazione e valorizzazione
dei  beni  sono  approvati  e  ammessi  a  contributo  nell'ambito di
programmi  di  valorizzazione, comprendenti il centro, o i centri o i
nuclei di un medesimo comune o di loro consorzi, da approvarsi con le
modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 12.
    3. Il recupero dei centri di cui al comma 1:
      a)   promuovere   la  valorizzazione  del  patrimonio  storico,
artistico, culturale ed ambientale, attreaverso la salvaguardia della
presenza  antropica,  in  quanto  presupposto  per  la  conservazione
dell'identita' storico-culturale dei centri stessi;
      b)  persegue  la  riqualificazone  ed  il recupero strutturale,
ambientale  e conservativo, nonche' un adeguamento degli standards di
qualita'  abitative dei centri storici, anche attraverso un complesso
integrato  ed  organico  di  interventi  riguardanti le funzioni ed i
servizi urbani;
      c)  utilizza  forme  e  procedure  di  attuazione e di gestione
diretta dei programmi di recupero, attraverso l'intervento pubblico e
privato, nel rispetto della normativa vigente in materia.
    4.  Il contributo finanziario, per le finalita' di cui ai commi 2
e 3, e' assegnato con priorita' agli interventi presentati dai comuni
con popolazione inferiore a quarantamila abitanti.