(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, recante "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti" e in particolare gli articoli da 4 a 7 sugli "Investimenti nelle aziende agricole"; Visto il Regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione, del 26 febbraio 2002, recante "Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)"; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, con la quale e' stato approvato il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Piano di sviluppo rurale) per il periodo di programmazione 2000-2006; Visto il Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e in particolare la misura a) - Investimenti nelle aziende agricole in esso prevista; Visto il regolamento applicativo della predetta misura a) approvato con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres., registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2001, registro n. 1, foglio n. 33; Visto il decreto del presidente della Regione 11 dicembre 2001, n. 0464/Pres. recante modificazioni e integrazioni al sopraccitato regolamento applicativo della misura a) del P.S.R.; Vista la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ed in particolare l'Art. 7, comma 24 che rinvia la decorrenza dell'applicazione dell'Art. 33, comma 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, al 1 gennaio 2004; Considerato che detta disposizione risulta applicabile anche alle istanze riferibili alla misura a) del P.S.R. e che pertanto si rende necessario adeguare in tal senso il contenuto del comma 11 dell'Art. 39 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres.; Ritenuto necessario introdurre alcune modifiche e integrazioni al precitato regolamento applicativo della misura a), al fine di conformarlo sia alle disposizioni del regolamento comunitario n. 445/2002 della commissione in materia di anticipo del contributo sia per meglio precisare, ovvero modificare alcuni aspetti relativi alla tempistica per quanto concerne la gestione delle istanze di contributo; Atteso che nella fase di affinamento dei vini da alcuni anni e' in uso l'impiego di piccoli contenitori in legno di rovere da 220-250 litri, aventi pero' un limitato periodo d'uso - due o tre anni - e che pertanto sono classificabili piu' come materiale di consumo corrente o di conduzione piuttosto che di investimento; Considerato che stante il limitato periodo d'uso dei suddetti vasi vinari i beneficiari tra l'altro non possono ottemperare al vincolo di destinazione quinquennale stabilito dall'Art. 55, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. e che pertanto e' opportuno che detta attrezzatura mobile non sia ammessa agli aiuti contributivi o creditizi; Ritenuto inoltre opportuno, stante l'elevata frammentazione aziendale nelle aree montane, di venire incontro alle esigenze dei beneficiari degli aiuti attraverso la concessione di contributi anche per l'acquisto di furgoni per il trasporto di attrezzature, mezzi di produzione e prodotti conseguiti, nel caso di aziende ortoflorofrutticole e zootecniche, cosi' come individuate dal decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0429/Pres. recante "Regolamento applicativo della misura e) - zone svantaggiate del P.S.R. della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia"; Ritenuto di limitare dette facolta' alle sole zone montane classificate "A" e "B" ai sensi della misura e) - zone svantaggiate del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Ritenuto per quanto concerne la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli investimenti, di consentire di provare l'effettiva corresponsione dei pagamenti attraverso una pluralita' di forme documentali bancarie o postali e liberatorie aventi forza probante e riscontro contabile; Considerato che a termini del decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001, n. 0464/Pres. e' stata data facolta' alle imprese agricole di presentare domanda di conferma anche per le istanze di contributo di importo di spesa inferiore a lire 50 milioni e presentate entro il 14 dicembre 2000; Visto lo statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2957 del 28 agosto 2002; Decreta: Sono approvate le "Ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento applicativo della misura a) - investimenti nelle aziende agricole del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia" approvato con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche ed integrazioni a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 11 settembre 2002 TONDO