(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 42 del 16 ottobre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1257/1999 del consiglio, del 17
maggio  1999,  recante  "Sostegno  allo  sviluppo rurale da parte del
Fondo  europeo  agricolo  di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che
modifica  ed abroga taluni regolamenti" e in particolare gli articoli
da 4 a 7 sugli "Investimenti nelle aziende agricole";
    Visto  il  Regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione, del 26
febbraio  2002, recante "Disposizioni di applicazione del Regolamento
(CE)  n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte  del  Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e di garanzia
(FEAOG)";
    Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee n. C
(2000)  2902  def.  del  29  settembre  2000,  con  la quale e' stato
approvato  il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Piano di sviluppo rurale) per
il periodo di programmazione 2000-2006;
    Visto il Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) della Regione autonoma
Friuli-Venezia  Giulia,  e in particolare la misura a) - Investimenti
nelle aziende agricole in esso prevista;
    Visto   il  regolamento  applicativo  della  predetta  misura  a)
approvato  con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n.
0244/Pres.,  registrato  alla  Corte  dei  conti  il  2  agosto 2001,
registro n. 1, foglio n. 33;
    Visto  il  decreto del presidente della Regione 11 dicembre 2001,
n.  0464/Pres.  recante  modificazioni e integrazioni al sopraccitato
regolamento applicativo della misura a) del P.S.R.;
    Vista la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ed in particolare
l'Art.  7,  comma  24  che  rinvia  la  decorrenza  dell'applicazione
dell'Art. 33, comma 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, al 1
gennaio 2004;
    Considerato che detta disposizione risulta applicabile anche alle
istanze  riferibili alla misura a) del P.S.R. e che pertanto si rende
necessario  adeguare in tal senso il contenuto del comma 11 dell'Art.
39  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  3  luglio 2001, n.
0244/Pres.;
    Ritenuto necessario introdurre alcune modifiche e integrazioni al
precitato  regolamento  applicativo  della  misura  a),  al  fine  di
conformarlo  sia  alle  disposizioni  del  regolamento comunitario n.
445/2002  della commissione in materia di anticipo del contributo sia
per  meglio precisare, ovvero modificare alcuni aspetti relativi alla
tempistica   per   quanto  concerne  la  gestione  delle  istanze  di
contributo;
    Atteso  che  nella fase di affinamento dei vini da alcuni anni e'
in uso l'impiego di piccoli contenitori in legno di rovere da 220-250
litri,  aventi  pero'  un limitato periodo d'uso - due o tre anni - e
che  pertanto  sono  classificabili  piu'  come  materiale di consumo
corrente o di conduzione piuttosto che di investimento;
    Considerato  che  stante  il  limitato periodo d'uso dei suddetti
vasi  vinari  i  beneficiari  tra  l'altro non possono ottemperare al
vincolo di destinazione quinquennale stabilito dall'Art. 55, comma 1,
lettera  c), del citato decreto del Presidente della Regione 3 luglio
2001,   n.   0244/Pres.   e  che  pertanto  e'  opportuno  che  detta
attrezzatura  mobile  non  sia  ammessa  agli  aiuti  contributivi  o
creditizi;
    Ritenuto   inoltre  opportuno,  stante  l'elevata  frammentazione
aziendale  nelle  aree  montane, di venire incontro alle esigenze dei
beneficiari degli aiuti attraverso la concessione di contributi anche
per  l'acquisto di furgoni per il trasporto di attrezzature, mezzi di
produzione    e    prodotti   conseguiti,   nel   caso   di   aziende
ortoflorofrutticole e zootecniche, cosi' come individuate dal decreto
del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0429/Pres.
recante  "Regolamento applicativo della misura e) - zone svantaggiate
del P.S.R. della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia";
    Ritenuto  di  limitare  dette  facolta'  alle  sole  zone montane
classificate  "A"  e "B" ai sensi della misura e) - zone svantaggiate
del  Piano  di  sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia;
    Ritenuto  per  quanto  concerne  la  rendicontazione  delle spese
sostenute  per  la realizzazione degli investimenti, di consentire di
provare  l'effettiva  corresponsione  dei  pagamenti  attraverso  una
pluralita'  di  forme  documentali  bancarie  o postali e liberatorie
aventi forza probante e riscontro contabile;
    Considerato  che  a  termini  del  decreto  del  Presidente della
Regione  11  dicembre 2001, n. 0464/Pres. e' stata data facolta' alle
imprese  agricole  di  presentare  domanda  di  conferma anche per le
istanze di contributo di importo di spesa inferiore a lire 50 milioni
e presentate entro il 14 dicembre 2000;
    Visto lo statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 2957 del 28
agosto 2002;
                              Decreta:
      Sono  approvate  le  "Ulteriori modificazioni e integrazioni al
regolamento  applicativo della misura a) - investimenti nelle aziende
agricole   del  piano  di  sviluppo  rurale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia"  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione  3 luglio 2001, n. 0244/Pres., nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni come modifiche ed integrazioni a regolamento della
Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 11 settembre 2002
                                TONDO