(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, concernente "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"; Vista la legge del 18 febbraio 1999, n. 45 "Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze"; Atteso che la predetta legge all'Art. 1, comma 4, assegna alle regioni il compito di stabilire le modalita', i criteri e i termini di presentazione delle domande, nonche' le procedure per l'erogazione dei contributi, disporre i controlli sulla destinazione dei contributi assegnati, prevedendo strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati; Ritenuto di provvedervi mediante apposita disciplina regolamentare; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3178 del 20 settembre 2002; Decreta: E' approvato il "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi della quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga previsti all'Art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 27 settembre 2002 TONDO