(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 42 del 16 ottobre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 9 ottobre
1990,  n.  309,  concernente  "Testo  unico delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
    Vista  la  legge del 18 febbraio 1999, n. 45 "Disposizioni per il
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di
personale dei servizi per le tossicodipendenze";
    Atteso  che  la  predetta legge all'Art. 1, comma 4, assegna alle
regioni  il  compito di stabilire le modalita', i criteri e i termini
di presentazione delle domande, nonche' le procedure per l'erogazione
dei   contributi,   disporre   i  controlli  sulla  destinazione  dei
contributi assegnati, prevedendo strumenti di verifica dell'efficacia
degli interventi realizzati;
    Ritenuto    di    provvedervi    mediante   apposita   disciplina
regolamentare;
    Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 3178 del 20
settembre 2002;
                              Decreta:
      E' approvato il "Regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione   di  contributi  della  quota  del  Fondo  nazionale  di
intervento  per la lotta alla droga previsti all'Art. 127 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309", nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 27 settembre 2002
                                TONDO