(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 43 del 23 ottobre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista   la  legge  regionale  16 gennaio  2002,  n.  2,  recante:
"Disciplina organica del turismo";
    Visto  l'Art.  54,  comma  1,  della  citata  legge regionale che
prevede la concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo
per  la  vendita  di  pacchetti  turistici  in  Italia  e  all'estero
finalizzati  a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel
territorio  regionale  attraverso  l'offerta di un prodotto turistico
qualificato,  con  particolare  riguardo  per  le  localita' a minore
vocazione turistica;
    Ritenuto   opportuno   individuare   con   apposito   Regolamento
regionale, ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000,
n. 7, le modalita' di concessione degli incentivi suddetti;
    Visto   il   testo   regolamentare  predisposto  dalla  Direzione
regionale del commercio, del turismo e del terziario;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3105 del
12 settembre 2002;
                              Decreta:
    E'   approvato   il  "Regolamento  concernente  le  modalita'  di
concessione  degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la
vendita  di  pacchetti  turistici  in  Italia  e  all'estero ai sensi
dell'Art.  54,  comma  1, della legge regionale n. 2/2002", nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 23 settembre 2002
                                TONDO