(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 23 ottobre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante: "Disciplina organica del turismo"; Visto l'Art. 54, comma 1, della citata legge regionale che prevede la concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le localita' a minore vocazione turistica; Ritenuto opportuno individuare con apposito Regolamento regionale, ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le modalita' di concessione degli incentivi suddetti; Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3105 del 12 settembre 2002; Decreta: E' approvato il "Regolamento concernente le modalita' di concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero ai sensi dell'Art. 54, comma 1, della legge regionale n. 2/2002", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 23 settembre 2002 TONDO