(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia
                  Giulia n. 44 del 30 ottobre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                           Norma generale

    1.   L'attivita'   di  bonifica  e  irrigazione  e'  riconosciuta
dall'amministrazione  regionale  quale  strumento indispensabile alla
difesa  e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche,
alla  regolazione  delle  acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del
territorio  agricolo  e  del  paesaggio rurale, nonche' alla tutela e
valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.
    2.  Per  l'attuazione  dei  programmi  regionali  in  materia  di
bonifica  e  di  irrigazione,  da  realizzarsi  tenendo  conto  degli
indirizzi  comunitari,  degli indirizzi generali della programmazione
economica    nazionale   e   del   piano   regionale   di   sviluppo,
l'amministrazione  regionale puo' avvalersi dei consorzi di bonifica,
come  disciplinati  dalla  presente  legge  e  dalle  norme del regio
decreto  13 febbraio  1933, n. 215, e successive modificazioni e, ove
non siano operanti consorzi di bonifica, delle province.
    3. Ai consorzi di bonifica puo' essere affidata da enti pubblici,
anche   al   di   fuori  del  territorio  di  rispettiva  competenza,
l'esecuzione  di  opere  pubbliche  di  bonifica,  di  irrigazione  e
idrauliche.