(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 44 del 30 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Norma generale 1. L'attivita' di bonifica e irrigazione e' riconosciuta dall'amministrazione regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonche' alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli. 2. Per l'attuazione dei programmi regionali in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e del piano regionale di sviluppo, l'amministrazione regionale puo' avvalersi dei consorzi di bonifica, come disciplinati dalla presente legge e dalle norme del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e, ove non siano operanti consorzi di bonifica, delle province. 3. Ai consorzi di bonifica puo' essere affidata da enti pubblici, anche al di fuori del territorio di rispettiva competenza, l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche.