(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 30 ottobre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che: la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, all'art. 5, comma 141, autorizza l'amministrazione regionale a concedere alle province di Udine e Pordenone un finanziamento straordinario di euro 516.456,90 per l'anno 2001, finalizzato all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per assicurare la percorribilita' delle strade gia' definite di interesse turistico ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32; la medesima legge all'art. 5. comma 142, dispone che i criteri di concessione e le modalita' di erogazione del finanziamento di cui al comma 141, sono stabiliti con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione regionale della viabilita' e dei trasporti; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, art. 30; Visto l'art. 42 dello statuto; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3264 del 27 settembre 2002; Decreta: E' approvato il "Regolamento di esecuzione dell'art. 5, comma 141, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per la concessione di un finanziamento straordinario alle province di Udine e Pordenone per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delle strade definite di interesse turistico ai sensi della legge regionale n. 32/1965", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 8 ottobre 2002 TONDO