(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 44 del 30 ottobre 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Premesso che:
      la  legge  regionale  26 febbraio 2001, n. 4, all'art. 5, comma
141,  autorizza l'amministrazione regionale a concedere alle province
di   Udine   e  Pordenone  un  finanziamento  straordinario  di  euro
516.456,90  per l'anno 2001, finalizzato all'esecuzione di interventi
di   manutenzione   straordinaria   necessari   per   assicurare   la
percorribilita'  delle strade gia' definite di interesse turistico ai
sensi della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32;
      la  medesima legge all'art. 5. comma 142, dispone che i criteri
di  concessione e le modalita' di erogazione del finanziamento di cui
al  comma  141,  sono  stabiliti con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto   il   testo  regolamentare  in  merito  predisposto  dalla
direzione regionale della viabilita' e dei trasporti;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, art. 30;
    Visto l'art. 42 dello statuto;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3264 del
27 settembre 2002;
                              Decreta:
      E'   approvato  il  "Regolamento  di  esecuzione  dell'art.  5,
comma 141,  della  legge  regionale  26 febbraio  2001,  n. 4, per la
concessione  di un finanziamento straordinario alle province di Udine
e   Pordenone   per   l'esecuzione   di  interventi  di  manutenzione
straordinaria  delle  strade definite di interesse turistico ai sensi
della  legge  regionale  n.  32/1965", nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 8 ottobre 2002
                                TONDO