(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 31 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, concernente: "riordino e ridefinizione delle Comunita' montane"; e' modificata ed integrata come segue: a) al primo comma dell'art. 3, dopo le parole: "ANCI - UNCEM)" e' aggiunta, all'interno della parentesi, l'espressione: "Lega delle autonomie locali". b) al secondo comma dell'art. 3, la parola: "trenta" e' sostituita con "novanta"; c) al terzo comma dell'art. 3, l'espressione: "quarantacinque giorni" e' sostituita dall'espressione: "centoventi giorni"; d) al secondo comma dell'art. 6, dopo "art. 4", e' aggiunto: "dettando, ove necessario, pure le disposizioni per la successione anche parziale, tra le preesistenti comunita' montane e quelle di eventuale nuova costituzione, nonche' per eventuale soppressione della comunita' montana e del trasferimento del personale ad altro ente."; e) al primo comma dell'art. 7, alla fine del primo periodo, e' aggiunto. "Tali comunita' subentrano nei rapporti giuridici e patrimoniali delle preesistenti comunita' montane costituite per effetto della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11 e ne ricevono il personale che conserva posizioni giuridiche ed economiche acquisite."; f) al terzo comma dell'art. 7, le parole: "ai sensi del precedente art. 8 comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del successivo art. 8, comma 2,"; g) nella rubrica dell'art. 17, sono soppresse le parole "e sospensione"; h) alla fine della lettera a) del primo comma dell'art. 17, dopo le parole: "delle stesse", si aggiunge: "come pure quanto previsto al quarto comma dell'art. 19"; i) la lettera c) del primo comma dell'art. 17 e' sostituita come segue: "c) la mancata approvazione del bilancio di previsione"; l) il secondo comma dell'art. 17 e' sostituito come segue: "2. Nei casi previsti al precedente comma, il presidente della giunta regionale, mediante decreto, dispone lo scioglimento del consiglio della comunita' e nomina un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto medesimo. Per la mancata approvazione del bilancio di previsione, lo scioglimento e' disposto con modalita' procedurali corrispondenti a quelle stabilite nell'art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge dall'Art. 1 della legge 24 aprile 2002, n. 75, spettando comunque al presidente della giunta regionale di provvedere, salvo diversa disciplina dello statuto della comunita' montana in ordine alle modalita' di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio,"; m) alla fine del primo comma dell'art. 21, e' aggiunto: "l'impedimento del presidente o dei componenti della giunta e' dichiarato dal consiglio delle comunita'", secondo modalita' disciplinate dallo statuto e dal regolamento di funzionamento del consiglio."; n) l'ottavo comma dell'art. 21 e' sostituito come segue: "8. la revoca dei singoli componenti della giunta e' deliberata dal consiglio, su proposta del presidente della comunita' montana; 9. alla sostituzione del componente della giunta, a seguito di dimissione, di rimozione, di sospensione, di decadenza e di revoca, provvede il consiglio, su proposta del presidente della comunita' montana. L'elezione avviene per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima votazione, ovvero nella votazione successiva, da tenersi nella stessa seduta, a maggioranza relativa"; o) l'art. 23 e' sostituito come segue: "Art. 23 (Controllo sugli organi della comunita' montana). - 1. Nei casi diversi da quelli previsti nell'art. 17, il controllo sugli organi della comunita' montana e' disciplinato dal titolo VI, capo II, Art. 141 e seguenti del testo unico; p) al primo comma dell'art. 40 si aggiunge quanto segue: "2. fino all'adozione dei criteri richiamati nel primo comma, per la concessione e l'erogazione dei fondi dei contributi si applicano, ancorche' dichiarate abrogate, le disposizioni previgenti che in ogni caso si osservano per l'attribuzione di fondi afferenti al periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge; 3. limitatamente all'anno 2002, sull'importo del 50% deI fondo regionale per montagna stabilito in favore delle comunita' montane all'art. 39, comma 2, e' carrisposto alle medesime comunita' un acconto dell'80%, con l'applicazione, fino all'adozione dei criteri di cui al primo comma, delle disposizioni precedentemente in vigore, anche se dichiarate abrogate, che in ogni caso si osservano per le erogazioni riferite al periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge; 4. nella ripartizione dei fondi, ai sensi di quanto previsto nei precedenti commi 2 e 3, si tiene comunque conto dell'esclusione dei comuni di Campobasso e di Isernia, a far data dall'entrata in vigore della legge medesima"; q) all'art. 45, dopo le parole. "in contrasto con la presente legge", e' aggiunto: "salvo quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo.".