(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del
                          31 ottobre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.   La  legge  regionale  8 luglio  2002,  n.  12,  concernente:
"riordino  e ridefinizione delle Comunita' montane"; e' modificata ed
integrata come segue:
      a)  al primo comma dell'art. 3, dopo le parole: "ANCI - UNCEM)"
e'  aggiunta, all'interno della parentesi, l'espressione: "Lega delle
autonomie locali".
      b) al  secondo  comma  dell'art.  3,  la  parola:  "trenta"  e'
sostituita con "novanta";
      c) al  terzo  comma dell'art. 3, l'espressione: "quarantacinque
giorni" e' sostituita dall'espressione: "centoventi giorni";
      d) al  secondo  comma  dell'art. 6, dopo "art. 4", e' aggiunto:
"dettando,  ove  necessario,  pure le disposizioni per la successione
anche  parziale,  tra  le  preesistenti comunita' montane e quelle di
eventuale  nuova  costituzione,  nonche'  per  eventuale soppressione
della  comunita'  montana  e del trasferimento del personale ad altro
ente.";
      e) al  primo comma dell'art. 7, alla fine del primo periodo, e'
aggiunto.   "Tali  comunita'  subentrano  nei  rapporti  giuridici  e
patrimoniali  delle  preesistenti  comunita'  montane  costituite per
effetto  della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11 e ne ricevono il
personale   che   conserva   posizioni   giuridiche   ed   economiche
acquisite.";
      f) al  terzo  comma  dell'art.  7,  le  parole:  "ai  sensi del
precedente  art. 8 comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
del successivo art. 8, comma 2,";
      g) nella  rubrica  dell'art.  17,  sono  soppresse le parole "e
sospensione";
      h) alla  fine  della  lettera  a) del primo comma dell'art. 17,
dopo  le  parole:  "delle  stesse",  si  aggiunge:  "come pure quanto
previsto al quarto comma dell'art. 19";
      i)  la  lettera  c)  del primo comma dell'art. 17 e' sostituita
come segue: "c) la mancata approvazione del bilancio di previsione";
      l) il secondo comma dell'art. 17 e' sostituito come segue:
        "2.  Nei  casi  previsti  al  precedente comma, il presidente
della giunta regionale, mediante decreto, dispone lo scioglimento del
consiglio  della  comunita'  e nomina un commissario, che esercita le
attribuzioni  conferitegli  con  il  decreto medesimo. Per la mancata
approvazione  del bilancio di previsione, lo scioglimento e' disposto
con modalita' procedurali corrispondenti a quelle stabilite nell'art.
1  del  decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 13, convertito in legge
dall'Art.  1 della legge 24 aprile 2002, n. 75, spettando comunque al
presidente  della  giunta  regionale  di  provvedere,  salvo  diversa
disciplina  dello  statuto  della  comunita'  montana  in ordine alle
modalita'  di  nomina  del  commissario  per la predisposizione dello
schema e per l'approvazione del bilancio,";
      m)  alla  fine  del  primo  comma  dell'art.  21,  e' aggiunto:
"l'impedimento  del  presidente  o  dei  componenti  della  giunta e'
dichiarato   dal   consiglio   delle  comunita'",  secondo  modalita'
disciplinate  dallo  statuto  e  dal regolamento di funzionamento del
consiglio.";
      n) l'ottavo comma dell'art. 21 e' sostituito come segue:
        "8.   la  revoca  dei  singoli  componenti  della  giunta  e'
deliberata  dal consiglio, su proposta del presidente della comunita'
montana;
        9.  alla  sostituzione del componente della giunta, a seguito
di  dimissione,  di  rimozione,  di  sospensione,  di  decadenza e di
revoca,  provvede  il  consiglio,  su  proposta  del presidente della
comunita'   montana.   L'elezione  avviene  per  appello  nominale  a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima votazione,
ovvero  nella  votazione  successiva, da tenersi nella stessa seduta,
a maggioranza relativa";
      o) l'art. 23 e' sostituito come segue:
      "Art. 23 (Controllo sugli organi della comunita' montana). - 1.
Nei  casi diversi da quelli previsti nell'art. 17, il controllo sugli
organi  della  comunita'  montana e' disciplinato dal titolo VI, capo
II, Art. 141 e seguenti del testo unico;
      p) al primo comma dell'art. 40 si aggiunge quanto segue:
        "2. fino all'adozione dei criteri richiamati nel primo comma,
per  la  concessione  e  l'erogazione  dei  fondi  dei  contributi si
applicano,  ancorche' dichiarate abrogate, le disposizioni previgenti
che  in  ogni caso si osservano per l'attribuzione di fondi afferenti
al periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge;
        3.  limitatamente  all'anno  2002,  sull'importo  del 50% deI
fondo  regionale  per  montagna  stabilito  in favore delle comunita'
montane  all'art. 39, comma 2, e' carrisposto alle medesime comunita'
un  acconto  dell'80%,  con  l'applicazione,  fino  all'adozione  dei
criteri  di cui al primo comma, delle disposizioni precedentemente in
vigore,  anche  se dichiarate abrogate, che in ogni caso si osservano
per  le erogazioni riferite al periodo precedente l'entrata in vigore
della presente legge;
        4.  nella ripartizione dei fondi, ai sensi di quanto previsto
nei  precedenti  commi 2 e 3, si tiene comunque conto dell'esclusione
dei  comuni  di  Campobasso  e di Isernia, a far data dall'entrata in
vigore della legge medesima";
      q) all'art.  45,  dopo le parole. "in contrasto con la presente
legge",  e'  aggiunto:  "salvo  quanto previsto nel secondo comma del
precedente articolo.".