(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 novembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi ed obiettivi 1. La presente legge disciplina tutte le attivita' relative alla promozione e tutela della salute mentale nella Regione Molise, gli aspetti organizzativi delle strutture, le loro funzioni e verifiche, al fine di raggiungere gli "obiettivi di salute" definiti dal Piano sanitario nazionale, dal Piano sanitario regionale, dai progetti-obiettivo sulla salute mentale e da ogni atto previsto dalle normative nazionali e regionali. 2. I principi ed obiettivi di questa legge sono fondati sugli orientamenti culturali e scientifici della psichiatria di comunita' promossa dall'OMS e sulle raccomandazioni, in tema d'organizzazione dei servizi alla persona, del comitato nazionale di bioetica. 3. La presente legge pertanto si propone di: a) promuovere la salute mentale nell'intero ciclo di vita della persona, con la partecipazione attiva anche ai programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria e sociale svolti dalle aziende sanitarie locali e/o dalle pubbliche amministrazioni, dando priorita' alle situazioni riconosciute a rischio sia personali che sociali (eta' evolutiva, anziani, condizioni lavorative di particolare disagio, popolazione di recente immigrazione, condizioni di isolamento sociale, emarginazione sociale); b) individuare precocemente le situazioni di disagio dell'individuo e dei gruppi di popolazione a rischio; c) offrire adeguate risposte a tutte le persone che soffrano di disturbi mentali di qualsiasi tipo e gravita', dando priorita' agli interventi in favore dei disturbi mentali piu' gravi, alle fasce sociali piu' deboli, alla popolazione di recente immigrazione, alla popolazione giovane attraverso l'individuazione precoce delle situazioni di disagio e di disturbo mentale e l'attivazione di interventi diagnostici e terapeutici tempestivi ed idonei; d) salvaguardare la qualita' della vita del paziente, dei familiari e della rete sociale d'appartenenza; e) evitare la cronicizzazione dei disturbi mentali e l'emarginazione sociale dei pazienti e/o dei loro familiari.