(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 novembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'Art. 18 della legge regionale 28 maggio 2002, n. 6, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Limitatamente agli anni 2001 e 2002, la giunta regionale e' autorizzata ad erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti regionali, utilizzando interamente le relative risorse finanziarie gia' determinate, rispettivamente per le singole annualita', in base alle norme contrattuali vigenti nel tempo. "5-ter. L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente e' rapportato al coefficiente 100 per tutti i dirigenti e, per il personale collocato a riposo durante gli anni di riferimento, e' calcolato in dodicesimi rispetto ai mesi di permanenza in servizio, tenuto conto, ai fini del calcolo dell'intera mensilita' dei periodi pari o superiori a giorni 16. Per i dirigenti beneficiari degli incentivi di cui all'Art. 18 della legge n. 109 del 1994, i relativi importi sono ridotti del valore economico pari al 30% del compenso percepito in base alla sopra citata legge n. 109 del 1994. 5-quater. L'utilizzo del fondo, concernente la retribuzione di risultato dei dirigenti, e' consentito, a decorrere dall'anno 2003, previa costituzione del nucleo di valutazione previsto dall'Art. 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a seguito di conferimento degli obiettivi ai dirigenti e di verifica dei risultati conseguiti".