(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 dell'8 novembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a 1. La regione del Veneto, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, e applicando il principio di sussidiarieta' nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali: a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e la crescita della persona nella sua relazione con la localita' di soggiorno; b) definisce gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico veneto; c) identifica e valorizza le risorse turistiche del Veneto; d) organizza le azioni intese a favorire la migliore accoglienza dei visitatori della Regione, offrendo la fruizione del patrimonio storico, monumentale e naturalistico tramandato e conservato nel Veneto; e) definisce ed attua politiche di gestione globale delle risorse turistiche, tutelando e valorizzando l'ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonche' le produzioni agricole ed artigianali tipiche del territorio; f) attua il consolidamento dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto, promuovendo in Italia e all'estero i sistemi turistici locali come individuati dall'art. 13; g) garantisce l'informazione a sostegno dello sviluppo dell'offerta turistica veneta, attraverso il potenziamento e il coordinamento del sistema informativo turistico regionale (SIRT); h) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi; i) promuove azioni di informazione e di formazione professionale, anche utilizzando strumenti concertativi con soggetti che risultino autonoma espressione culturale e associativa di interessi locali; l) promuove e valorizza la ricerca nel settore turistico, anche al fine di agevolare l'accesso di consumatori e imprese alle nuove tecnologie, m) riconosce l'assistenza e tutela del turista quale parte integrante delle politiche in materia di tutela del consumatore.