Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del
                          24 ottobre 2002)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'art.  121 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
    Visto  l'art. 2, comma 2 della legge regionale 21 giugno 2002, n.
16;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 63-7383 del
14 ottobre 2002;
                               Emana:
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                Oggetto del regolamento e definizioni
    1.  Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 21 giugno
2002, n. 16 (istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni
in  agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), il presente
regolamento disciplina l'attivita' dell'organismo pagatore regionale.
    2. Nel testo del presente regolamento si intende:
      a) per  "AGEA"  l'agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura,
costituita   con   decreto   legislativo   27 maggio   1999,  n.  165
(soppressione  dell'AIMA e istituzione dell'agenzia per le erogazioni
in  agricoltura  (AGEA),  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997,  n.  59) come da ultimo modificata dal decreto-legge 22 ottobre
2001, n. 381 convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;
      b) per  "organismo  pagatore  regionale" si intende l'organismo
per  le  erogazioni  in  agricoltura  di  aiuti,  contributi  e premi
comunitari in Piemonte.