Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 24 ottobre 2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'art. 2, comma 2 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 63-7383 del 14 ottobre 2002; Emana: il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento e definizioni 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), il presente regolamento disciplina l'attivita' dell'organismo pagatore regionale. 2. Nel testo del presente regolamento si intende: a) per "AGEA" l'agenzia per le erogazioni in agricoltura, costituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) come da ultimo modificata dal decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441; b) per "organismo pagatore regionale" si intende l'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari in Piemonte.